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Oggi è stata una giornata positiva(ogni giorno).
Online le indicazioni operative e tutti i moduli per gli esodati tutelati dalla quinta operazione di salvaguardia, prevista dalla Legge di Stabilità 2014: le istruzioni sono contenute nella INPS n.10 del Ministero del Lavoro del 18 aprile, riguardano 17mila lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione dopo la riforma delle pensioni e la norma di riferimento è la legge 147/2013 (commi 194 e 196), regolamentata dal DM 14 febbraio 2014 in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile.
Attenzione: le istruzioni riguardano solo i lavoratori che devono presentare richiesta alle Dtl (Direzioni territoriali del lavoro), e non i salvaguardati dallo stesso provvedimento che presentano domanda direttamente all’INPS. Vediamo tutto.
Devono rivolgersi alle Direzione territoriale del lavoro i lavoratori esodati previsti dalle lettere b,c,d, dell’articolo 2 del DM 14 febbraio. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, quindi entro il 16 giugno 2014 (sarebbe il 15 ma è domenica), con modalità diverse a seconda delle tipologie di lavoratori:
A visionare le domande saranno specifiche commissioni, formate in base a quanto previsto dal decreto interministeriale: i dirigenti responsabili delle Dtl devono immediatamente attivarsi per perdisporle in tempo utile.
Le istanze possono essere presentate via PEC (posta elettronica certificata), agli indirizzi destinati a questo utilizzo (qui l’elenco), o per raccomandata con ricevutta di ritorno. Tutte le operazioni che riguardano l’organizzazione degli uffici delle Dtl e la formazione delle commissioni vanno terminate entro il 16 maggio («la puntuale realizzazione delle attività richieste» incide sulla valutazione delle performance).
Allegati alla circolare ci sono: il modello di istanza di ammissione al beneficio (scaricalo); tre modelli per la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (uno per ogni diversa tiplogia di salvaguardato), con i quali si autodichiara di non esercitare altre attività con contratto dipendente a tempo indeterminato (salvaguardati lettera b – lettera c – lettera d);due modelli relativi all’accoglimento delle istanze da parte della commissione, uno per esito positivo e l’altro per l’eventuale esito negativo.
Ricordiamo che tutti gli altri lavoratori salvaguardati dalla Legge di Stabilità presentano domanda direttamente all’INPS entro il termine del 16 giugno 2014, ma si attendono ancora le istruzioni operative. Ecco la plaeta dei beneficiari (lettere a,e,f, dell’articolo 2 del DM):
Fonte: Circolare MinLavoro
Cliccate sul link di PMI Notizie e informazioni su lavoro, pensioni, fisco, casa, ecc. Contiene molte informazioni utili.:
Ciao.
piero.
Direzione Centrale Entrate
Roma, 16/04/2014
Circolare n. 51
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli,
lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.
SOMMARIO:
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del
FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello
Stato S.p.A.
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto
Postelegrafonici (ex-IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD.
5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti.
6. Versamenti volontari nella Gestione separata.
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2012 – dicembre 2012
ed il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013, pari al 1,10%.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale
della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello
determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2014:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,35;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.031,00;
il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai
prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che,
avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.123,00.
Per l’anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2013, che si conferma quindi pari al 32,37%.
Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione
volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%
(allegato 1).
Nella tabella che segue si riportano – per anno solare dal 2014 al 1997 – i minimali di
retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (tetto
pensionabile), i massimali di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 e le aliquote
contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Anno Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37%
2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 “
2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87%
2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 “
2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37%
2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 “
2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87%
2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 “
2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07%
2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 “
2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57%
2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 “
2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07%
2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 “
2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57%
1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 “
1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17%
1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37%
2. Contributi volontari dovuti dagli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD
e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e
dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la
stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00 %.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive
differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente
maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi
complementari:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del
31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno
aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al
31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al
37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs.164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità
contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del 21
dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti
obbligatori del FPLD (33,00%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’art. 1,
comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38,00%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato
nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%
Y3 = aliquota IVS del 37,70%
Z3 = aliquota IVS del 38,00%
3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici
(ex-IPOST)
Per l’anno 2014 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rispetto all’anno 2013, che si conferma quindi pari al
32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2014,
relative ai soggetti – distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2014
CATEGORIE ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003947
27,76%
0,996053
27,87%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003915
27,99%
0,996085
28,10%
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010506
10,365%
0,989494
10,47%
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,010055
10,83%
0,989945
10,94%
1,000000
DOMESTICI Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,010579
12,86%
0,989421
12,9975%
1,000000
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2014
CATEGORIE ALIQUOTE %
COEF. RIPARTO
BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
IVS
LAVORATORI DIPENDENTI
non agricoli (esclusi domestici)
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003398
32,26%
0,996602
32,37%
1,000000
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,003915
27,99%
0,996085
28,10%
1,000000
PESCATORI soggetti
alla legge 250/58
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007383
14,79%
0,992617
14,90%
1,000000
LAVORATORI occupati in
cantieri di lavoro
Aliquota
Coefficienti
0,11%
0,007550
14,46%
0,992450
14,57%
1,000000
DOMESTICI Aliquota
Coefficienti
0,1375%
0,007890
17,29%
0,992110
17,4275%
1,000000
5. Artigiani e Commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli
Artigiani e degli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i
criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e
successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il
versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito
previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui
reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti
negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il
corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 22,20 % 22,29 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni 19,20 % 19,29 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2014. I valori
sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto
classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili, al centesimo di euro gli importi
di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/1/2014)
Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
22,20 % 19,20 %
1 Fino a € 15.516 15.516 287,05 248,26
2 da € 15.517a € 20.602 18.060 334,11 288,96
3 da € 20.603 a € 25.688 23.146 428,20 370,34
4 da € 25.689 a € 30.774 28.232 522,29 451,71
5 da € 30.775 a € 35.860 33.318 616,38 533,09
6 da € 35.861 a € 40.946 38.404 710,47 614,46
7 da € 40.947 a € 46.030 43.489 804,55 695,82
8 da € 46.031 46.031 851,57 736,50
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2014)
Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
22,29% 19,29%
1 Fino € 15.516 15.516 288,21 249,42
2 da € 15.517 a € 20.602 18.060 335,46 290,31
3 da € 20.603 a € 25.688 23.146 429,94 372,07
4 da € 25.689 a € 30.774 28.232 524,41 453,86
5 da € 30.775 a € 35.860 33.318 618,88 535,59
6 da € 35.861 a € 40.946 38.404 713,35 617,34
7 da € 40.947 a € 46.030 43.489 807,81 699,09
8 da € 46.031 46.031 855,03 739,95
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli
ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub “reddito medio
imponibile”.
6. Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in
base alle disposizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all’importo medio
dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda,
l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non
titolari di pensione pari, per l’anno 2014, al 27% per i professionisti ed al 28% per i
collaboratori e figure assimilate, come peraltro indicato nella circolare n. 18 del 04/02/2014.
Poiché nel 2014 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.516,00, per il
medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non
potrà essere inferiore a € 4.189,32 su base annua e € 349,11 su base mensile per quanto
concerne i professionisti e a € 4.344,48 su base annua e € 362,04 su base mensile per quanto
concerne tutti gli altri iscritti.
Qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o
assimilato, al fine della determinazione della categoria da attribuire quale prosecutore
volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’ art. 8, comma 10, del Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Al riguardo si rimanda a quanto in merito chiarito con la circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo
volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze
previste per la generalità dei soggetti autorizzati:
– 30 giugno 2014 per il 1° trimestre 2014 (gennaio – marzo)
– 30 settembre 2014 per il 2° trimestre 2014 (aprile – giugno)
– 31 dicembre 2014 per il 3° trimestre 2014 luglio – settembre)
– 31 marzo 2015 per il 4° trimestre 2014 (ottobre – dicembre)
Il Direttore Generale
Nori
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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