CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La disciplina sull’iscrizione in lista di mobilita’ e sulla relativa indennita’ si basa principalmente sulla legge n.223/1991 ,cui nel tempo si sono aggiunte altre disposizioni normative, sino a quelle previste dalle leggi n.92/2012 e n.134/2012.
La procedura di mobilità consiste nel licenziamento collettivo per
riduzione di personale sia quando si è in presenza di una riduzione
dell’attività economica dell’impresa, sia in caso di riduzione o cessa-
zione dell’attività. La procedura ha finalità e modalità diverse di
attuazione in base alla dimensione dell’azienda, al settore di attività
nel quale opera e al numero dei lavoratori coinvolti.
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti
ammortizzatori sociali) per garantire temporaneamente un reddito ai
lavoratori che perdono il lavoro e contestualmente favorirne il rein-
serimento offrendo agevolazioni ai datori di lavoro che li assumono.
Non rappresenta quindi un semplice aiuto economico ai lavoratori
licenziati, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro incen-
tivando il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad
altre che hanno bisogno di manodopera.
Stante gli effetti dell’avvio della procedura di mobilità su aspetti
importanti del rapporto di lavoro, la legge ha dettato norme rigide
che il datore di lavoro deve osservare. La conoscenza della com-
plessa procedura, ed il rispetto delle prescrizioni previste dalla
legge, sono essenziali al fine di non incorrere in comportamenti erra-
ti che potrebbero far invalidare la procedura di riduzione del perso-
nale.
L’indennità di mobilità è una prestazione di disoccupazione che viene riconosciuta ai lavoratori che , perduto il posto di lavoro per licenziamento collettivo, risultano iscritti nelle liste di mobilità.
Detta prestazione previdenziale ha una durata più lunga delle altre prestazioni di disoccupazione ,determina benefici particolari in favore delle aziende che intendano assumere dalle liste di mobilità i lavoratori iscritti, facilitando così la mobilità dei lavoratori da un’azienda ad un’altra.
Sull’indennità di mobilità sono stabilite disposizioni particolari per ciò che concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi che i lavoratori debbono far valere per accedere a tale prestazione e una procedura particolare che l’azienda deve eseguire prima di procedere ai licenziamenti dei dipendenti .
PROCEDURA DI MOBILITA’
La procedura in materia di mobilità si attua in due distinte e diverse ipotesi .
La prima concerne le sole imprese rientranti nella disciplina della cigs e che ,una volta ammesse a fruire di tale trattamento , prevedano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi o a parte degli stessi e di non poter ricorrere a misure alternative previste dalla legge .
La seconda, invece, si realizza quando l’impresa, con più di quindici dipendenti in media nell’ultimo semestre ( salvo il caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, in cui il requisito di più di 15 dipendenti deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento.-art.1 ,comma 1 , secondo periodo, legge n.223/91), intende effettuare, in conseguenza di una riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia ,fermo restando che la procedura in parola si applica anche nei confronti di imprese che cessano l’attività .
Si precisa altresì che per l’ impresa ammessa alla cigs ,che ritiene di non essere in grado di richiamare al lavoro tutti o una parte dei lavoratori in cigs ,la procedura di mobilita’ va attivata pure nell’ipote in cui l’impresa non abbia in forza più di quindici dipendenti in media nell’ultimo semestre ,nonche’ nel caso che i dipendenti interessati al recesso aziendale dal rapporto di lavoro siano meno di cinque ,così che gli stessi , a domanda, saranno iscritti nella lista di mobilita’ e potranno ottenere la relativa indennita’ se in possesso dei requisiti di cui all’art.16 della legge n.223/91.
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA MOBILITA ’
In entrambe le suddette situazioni,l’azienda che intende procedere alla collocazione in mobilità del proprio personale dipendente darne ,anche per il tramite dell’associazione datoriale a cui aderisce o conferisce mandato , deve darne comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale , precisando :
– motivi che determinano la situazione di eccedenza;
– motivi tecnici, organizzativi, produttivi per i quali l’azienda ritiene di non dover ricorrere a misure alternative per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;
– numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
– tempi di attuazione del programma di mobilità :
– eventuali misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal licenziamento .
Alla comunicazione , rimessa alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali ,fatta eccezione per le aziende in procedura concorsuale di cui all’art.3 della legge n.223/ 91,che sono espressamente esonerate sia dal contributo d’ingresso che quello complessivo disciplinato dall’art.5 della legge predetta,va allegata fotocopia della ricevuta del versamento all’Inps di una somma pari ad una mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Naturalmente il versamento va effettuato solo per i lavoratori che hanno diritto all’indennità di mobilità ,peraltro è la stessa normativa a precisare che il mancato versamento del contributo d’ingresso alla mobilità e quindi il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento all’Inps non comporta la sospensione della procedura.
La copia della comunicazione suddetta va rimessa dall’impresa interessata anche all’Ufficio competente della Provincia , in caso di azienda con unità interessata operante in una sola provincia,ovvero della Regione, in caso di azienda con unità interessate operanti in più province della medesima regione ovvero al Ministero del Lavoro- Direzione Generale Tutela Condizioni Lavoro -, in caso di di azienda con unità interessate operanti in più regioni .
Si sottolinea che una delle modifiche apportate alla disciplina della mobilita’ dalla legge Fornero concerne proprio comunicazione di avvio della procedura.Infatti il testo orioginario dell ‘art.4 ,comma 12 della legge 223/91
INCONTRO CONSULTAZIONE SINDACALE
Entro sette gioni dal ricevimento della comunicazione da parte delle rappresentanze sindacale può venire richiesto un incontro di consultazione sulla mobilità intrapresa , allo scopo di approfondire le cause che hanno determinato l’eccedenza di personale e verificare, in via preliminare, la possibilità di utilizzare diversamente il personale eccedente anche mediante il ricorso a contratti di solidarietà e lavoro a tempo parziale ,l’assegnazione ad altre mansioni,il comando o distacco dei lavoratori eccedenti.
L’intera procedura si deve esaurire entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa,ovvero entro 23 giorni nel caso che la mobilità riguarda meno di 10 dipendenti.
INCONTRO SINDACALE PRESSO ISTITUZIONI
Alla scadenza del suddetto termine senza accordo sindacale,l’azienda provvvede a darne informazione all’Ufficio competente della Provincia ovvero della Regione ovvero del Ministerto del Lavoro ,che entro 30 giorni ( ovvero 15 giorni per mobilità relativa a meno di 10 dipendenti)convocate le parti per un ulteriore esame della materia,tenta di conseguire un accordo , formulando a riguardo corrispondenti proposte per l’attuazione di intese ,che se raggiunte tra l’altro permettono di ridurre da nove a tre mensilità ( se la procedura risulta attivata senza un preventivo ricorso alla cigs) ovvero da sei a tre mensilità (se la procedura risulta preceduta dalla cigs) il contributo d’ingresso alla mobili , da pagare all’Inps anche in 30 rate mensilità, con l’avvertenza che il contributo in questione non è dovuto per la mobilità attivata dagli organi di procedure concorsuali. .
CONCLUSIONE CONSULTAZIONE SINDACALE E MESSA IN MOBILITA’ LAVORATORI
Raggiunto l’accordo sindacale oppure esauriti i tempi stabiliti senza accordo , l’azienda può procedere alla messa in mobilità degli esuberanti ,provvedendo alla comunicazione di recesso dal rapporto con preavviso ,che deve avvenire in forma scritta nei confronti di ogni singolo lavoratore ,significando che il licenziamento effettuato non in forma scritta è inefficace ,ossia che non ha alcun valore, con tutte le conseguenze retributive e normative finché non sarà nuovamente comunicato il licenziamento per iscritto
COMUNICAZIONE ELENCO LAVORATORI PROVINCIA PER ISCRIZIONE LISTA MOBILITA’
L’art.4 ,comma 9 della legge n.223/91 prevedeva che raggiunto l’accordo sindacale oppure esauriti i tempi stabiliti senza accordo,l’impresa oltre a comunicare ai singoli lavoratori il recesso con relativo preavviso ovvero con riconoscimento dell’indennita di mancato preavviso ,doveva “contestualmente” rimettere l’elenco dei nominativi dei lavoratori licenziati alle rappresentanze sindacali ed alla struttura competente della Provincia o Regione ,precisando i dati previsti dalla normativa e rispettando le modalità operative fissate dalle istruzioni approvate in merito , così da consentire che l’iscrizione dei licenziati nella lista di mobilità .
In merito la legge n.92/12 , in vigore dal 18 luglio 2012 , ha sostituito la parola “contestualmente” con le seguenti :” “Entro sette giorni dalla comunicazione di recesso“.Pertanto attualmente la comunicazione dei nominativi licenziati alle istituzioni competenti e alle rappresenmtanze sindacali devono avvenire entro sette giorni dalla comunicazione di recesso rimessa ai dipendenti .
CRITERI INDIVIDUAZIONE LAVORATORI DA PORRE IN MOBILITA’
La legge affida agli accordi sindacali la possibilità di individuare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare senza violare le norme inderogabili di legge , restando evidenziato che detti accordi ,anche se conclusi a maggioranza,hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori,iscritti e non iscritti ai sindacati stipulanti,ma sottolineando che i singoli lavoratori possono impugnarli e chiederne la disapplicazione, qualora si ritiene intervenuta una violazione dei principi di correttezza o di non discriminaszione.
In assenza di accordi, i lavoratori devono essere scelti in base ai seguenti criteri, in concorso tra di loro:
a) carichi familiari
b) anzianità
c) esigenze tecniche, produttive e organizzative.
Si aggiunge che in caso di licenziamenti collettivi si deve garantire il principio di non discriminazione diretta o indiretta a favore delle donne in osservanza della legge sulla parità,nonchè il rispetto della percentuale stabilita dalla legge in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
TERMINE PER COLLOCAZIONE IN MOBILITA ‘LAVORATORI
Una volta esperita la procedura prevista, le aziende hanno la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori entro 120 giorni, salvo che gli accordi sindacali di conclusione della procedura di mobilita’ non stabiliscano termini diversi.
In proposito , si ritiene di richiamare quanto recita al punto 1.2.2 il Vademecum “L’Istituto della Mobilita’” pubblicato nelnovembre 1996 del Ministeo del Lavoro e dall’Inps :
“La facolta’ di colocare in mobilità deve essere esercitata per tutti i lsvoratori assoggettati alla procedura nel termine di 120 giorni dalla sua cobnclusione ,ovvero entro il diverso termine previsto dall’accordo sindacale (art.8 comma 4 legge n.236 /93).
Superato tale termine la procedura di mobilità perde efficacia ed occorre , eventulmente ,avviarne na nuova.
Ciò per due motivi:ilprimo perchè la norma detta il termine di 0 giorni,anche se variabile con l’accordo sindacale ,per considerare come colettivi i recessi effettuati in quest’arco temporale;il secondo perchè la stessa procedura ,improntsta a termini di scadenza puntuali ,postula l’esigenza di apporti certi e precisi,
E’ quindi escluso anche che un accordo aziendale stipulato al di fuori della procedura di mobilità possa prorogare il termine dei 120 giorni ovvero il termine stabilito nell’accordo sindacale stiipulato nel corso della procedura stessa.”
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Aziende destinatarie indennità mobilità
Passando a trattare specificamente dell’indennità di mobilità ,è da dire che la stessa può liquidarsi soltanto ai lavoratori di aziende destinatarie dalla disciplina della cigs , individuate come segue :
a) imprese industriali con un organico medio di oltre 15 dipendenti nell’ultimo semestre ;
b) imprese artigiane , con un organico medio di oltre 15 dipendenti nel semestre precedente ,ma solo in conseguenza di integrazione straordinaria riconosciuta ad imprese committenti esercitanti l’influsso gestionale,che si ha quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa artigiana nei confronti di quella committente ha superato nel biennio precedente il 50 % del fatturato complessivo dell’impresa artigiana stessa ;
c)imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione con un organico medio di oltre 15 dipendenti nel semestre precedente alla condizione che l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa deve registrare una contrazione dell’attività di mensa direttamente connessa alla contrazione dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla cigs,compresa quella per contratto di solidarietà ;
d) imprese esercenti attività commerciali con un organico medio nel semestre precedente di oltre 200 dipendenti ovvero sino al 31.12.09 di oltre 50 dipendenti:
e) imprese editrici di giornali quotidiani e periodici ed agenzie di stampa a diffussione nazionale senza alcun limite minimo dell”organico medio nel semestre precedente;
f) inprese cooperative di lavoro e di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi con un organico medio di oltre 15 addetti nel semestre precedente ;
g)imprese appaltatrici di servizi di pulizia anche se costituite in cooperative con un organico medio di almeno 15 addetti nel semestre precedente per cui sono versati i contributi cig ed che inoltre subiscono una contrazione dell’attività ;
h) imprese di vigilanza (fino al 31.12.09 ) con un organico medio di almeno 15 addetti nel semestre precedente;
i) agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici (fino al 31.12.09) con un organico medio di oltre 50 addetti nel semestre precedente.
Per quanto riguarda il sopra indicato numero minimo di dipendenti che le imprese devono avere in organico ,è da osservare che :
– deve farsi riferimento alla media degli occupati nell’ultimo semestre;
– la predetta media deve risultare superiore a 15 ovvero a 50 ovvero a 200 dipendenti , soddisfacendo il requisti anche la media con frazione (es.15,3 – 50,6 – 200,1 );
-nel calcolo sono da ricomprendere anche gli apprendisti ,i dirigenti i lavoratori con contratto d’inserimento,i lavoratori a tempo determinato (non stagionale) ed i lavoratori a domicilio , mentre i lavoratori part time, sono da computare in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno . Invece non sono computabili i lsu ed i co co co anche a progetto
-per le richieste formulate prima che sia trascorso un semestre dal trasferimento di azienda,il calcolo del numero di dipendenti superiore a 15 va fatto per il periodo decorrente dalla data del trasferimento;
-per le aziende in procedura concorsuale ,il computo dei dipendenti si fa nell’ambito dei sei mesi precedenti la data di ammissione alla procedura ;
-per le imprese con attività plurime,occore effettuare il calcolo occupazionale in relazione ad ogni distinta attività.
Lavoratori beneficiari indennità mobilita ‘
Beneficiari dell’indennità possono essere i lavoratori(compresi i soci di cooperative di lavoro) che risultano appartenere alla categoria degli operai, impiegati e quadri e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) inserimento dei lavoratori nelle liste dei lavoratori collocati in mobilità tenute secondo le modalità approvate dalle Province o dalle Regioni nelle diverse realtà territoriali;
b) possesso dei lavoratori di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, derivante da un rapporto di lavoro a carattere continuativo, comunque non a termine, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato anche se in modo non continuativo ,compresi i periodi di ferie,festività ,infortuni,congedo di maternità e congedo parantale,ma non quello di malattia.
Inoltre si precisa che i lavoratori per poter beneficiare dell’indennità non devono essere titolari di pensione di anzianità o anticipata e non devono aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
I titolari di pensione o assegno di invalidità dovranno invece optare, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, tra detti trattamenti e l’indennità di mobilità ed in caso di opzione a favore di quest’ultima, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resterà sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento.
Sono esclusi dal trattamento di mobilità i dirigenti, i lavoratori a termine,gli apprendisti,i dipendenti con rapporto con datori di lavoro non imprenditori (associazioni politiche o sindacali,associazioni di volontariato,enti senza fini di lucro,ordini professionali ),i lavoratori stagionali, i lavoratori somministrati,i lavoratori edili licenziati per fine lavoro o fine fase lavorativa.
L’indennità spetta inoltre ai dipendenti part time e con rapporto ripartit 0 , nonchè ai lavoratori a domicilio ed ai comandati, se gli stessi risultano inseriti dal distaccante nella comunicazione della procedurara di mobilità con connessa revoca del comando.
Domanda per l’indennità di mobilità e relativa decorrenza trattamento
Il diritto all’indennità di mobilità non sorge nel momento del provvedimento della messa in mobilità nè in quello d’iscrizione nelle relative liste, ma è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda all’INPS, sul modello DS21 secondo le istruzioni vigenti, tramite le sezioni circoscrizionali per l’impiego, a pena decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con allegato il modello DS22, contenente tutte le dichiarazioni del datore di lavoro necessarie per la conseguente istruttoria e quindi per la liquidazione, da parte dell’Inps, dell’indennità richiesta.
L’indennità decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione del lavoro, se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni, oppure dal quinto giorno successivo alla domanda, se presentata dopo. Se al lavoratore è pagata l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di mobilità decorre dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo corrispondente al mancato preavviso ed in tal caso la domanda va presentata entro il 68° giorno dal termine del preavviso .
Misura indennità mobilità
La misura dell’indennità di mobilità va determinata con riferimento al trattamento Cigs che il lavoratore interessato ha percepito o avrebbe avuto il diritto di percepire nel periodo di paga immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.La stessa è pari al 100% del trattamento Cigs per i primi 12 mesi e all’80% per i mesi successivi nel rispetto del massimale mensile ,
Si precisa che l’importo della retribuzione mensile lorda comprende anche il rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.
Si riportano gli importi massimi mensili da applicare nel 2014 (circ.Inps n.12/2014) alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
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Tetto
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Importo lordo (euro)
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Importo netto (euro)
|
Inferiore o uguale a 2.098,04
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Basso
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969,77
|
913,14
|
Superiore a 2.098,04
|
Alto
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1.165,58
|
1.097,51
|
Durata indennità mobilità
La durata della prestazione previdenziale in parola ,che varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’azienda, risulta stabilita come segue:
Età del lavoratore Azienda del Centro-Nord Azienda del Mezzogiorno
fino ai 40 anni : 12 mesi 24 mesi
dai 40 ai 50 : 24mesi 36 mesi
dai 50 anni in avanti: 36 mesi 48 mesi
Generalmente l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità aziendale del lavoratore ,che è pari alla durata del rapporto di lavoro dalla data di assunzione a quella di licenziamento, intercorso con l’azienda che abbia attuato la procedura di mobilità. Possono essere presi in esame anche più rapporti di lavoro nei seguenti casi:
-trasferimento di azienda: l’articolo 2112 del codice civile, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, ha stabilito che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”; in tal caso il requisito dell’anzianità aziendale deve essere cercato nell’intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende Nel caso in cui l’attività lavorativa sia stata svolta presso aziende iscritte in settori produttivi diversi, al fine di stabilire se i lavoratori possano aver titolo all’indennità di mobilità, occorre far riferimento al momento in cui inizia la procedura di mobilità. Ciò in quanto il settore di appartenenza dell’azienda è richiesto non già come elemento della prestazione lavorativa, nel senso che la stessa debba essere necessariamente resa in quel determinato settore per tutto il periodo, ma come situazione giuridica del datore di lavoro al fine di determinare la normativa applicabile in caso di licenziamento. Pertanto, per la ricerca del requisito di 12 mesi di anzianità lavorativa presso l’azienda che attiva la procedura di mobilità , è sufficiente verificare che i lavoratori siano collocati in mobilità da parte di un’azienda, rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale ed iscritta in uno dei settori destinatari della mobilità;
-fusione di due o più società: l’articolo 2501 del codice civile stabilisce che “la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre” e il successivo articolo 2504, ultimo comma, aggiunge che “la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte”; anche in tal caso l’anzianità aziendale dovrà essere cercata nell’arco temporale lavorativo prestato presso entrambe le società;
apprendistato: anche il periodo di apprendistato può essere utilmente considerato ai fini della ricerca del requisito dell’anzianità aziendale. La prestazione di lavoro quale apprendista, una volta trasformatasi in rapporto di lavoro ordinario, è cumulabile con quest’ultimo ed è utile per la ricerca del requisito dell’anzianità aziendale;
-contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato: la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, con continuazione delle prestazioni del lavoratore, comporta che il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore;
-reintegrazione nel posto di lavoro: in tal caso l’anzianità aziendale è quella totale;
-successione di appalti: nel caso in cui i lavoratori continuano a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante e transitano da un’azienda all’altra senza soluzione di continuità nei cambi di gestione per successione di appalti, l’anzianità aziendale può essere ricercata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici. Il distacco sindacale , durante il rapporto di lavoro o fino alla data del licenziamento, deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito dell’anzianità aziendale e periodo neutro per la ricerca del requisito dei sei mesi di lavoro effettivamente prestato.
Anticipazione in unica soluzione indennità mobilità per attività autonoma o imprenditoriale
La normativa in materia d’indennità di mobilità prevede che i lavoratori che ne fanno richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità , con la detrazione del numero delle mensilità già godute . Le modalità per la corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata sono state stabilite con decreto interministeriale n. 142 del 17 febbraio 1993. Per la richiesta dell’indennità di mobilità in forma anticipata il lavoratore deve presentare alle Sedi dell’INPS, tramite i Centri per l’impiego, apposita domanda , corredata della documentazione necessaria per attestare l’attività lavorativa autonoma, intrapresa o che si intende intraprendere, ovvero la costituzione di una cooperativa o l’associazione ad una cooperativa già costituita. I Centri per l’impiego devono accertare e attestare l’avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità e l’idoneità della documentazione prodotta, esprimendo specifico parere sulla regolarità della documentazione. L’anticipazione spetta sia ai lavoratori che intraprendono un’attività autonoma per la quale è richiesta l’iscrizione alla Camera di commercio o agli elenchi dei Coltivatori diretti, e ai loro coadiuvanti, sia a coloro che sono iscritti in appositi Albi professionali. L’anticipazione spetta anche ai soci accomandatari in quanto l’articolo 2313 del codice civile dispone che “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali . . .” e il successivo articolo 2318 aggiunge “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”.
L’anticipazione può essere riconosciuta inoltre anche agli amministratori di società di cui sono soci di capitale.
Qualora per l’attività autonoma intrapresa non è prevista l’iscrizione in appositi Albi professionali e/o elenchi di categoria, possono ottenere l’anticipazione anche i lavoratori che documentino di aver assunto le iniziative necessarie per l’avvio di un’attività con caratteristiche di continuità (apertura partita IVA, acquisizione locali, utenze elettriche e telefoniche, fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività stessa, ecc.) .
L’anticipazione deve essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori che intendano svolgere un’attività autonoma all’estero in uno degli Stati convenzionati, sempre che gli stessi facciano valere i requisiti e le condizioni stabilite
I lavoratori che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di erogazione dell’anticipazione, si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo Poiché il citato decreto interministeriale n. 142/1993 non ha previsto alcun termine per la presentazione delle domande di anticipazione, devono essere considerate validamente presentate le domande pervenute entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, applicando così all’anticipazione il termine stabilito per la presentazione delle domande di disoccupazione .
L’anticipazione spetta anche ai lavoratori che, alla data in cui sono collocati in mobilità, svolgono già un’attività autonoma. Infatti la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 21 febbraio/15 maggio 2001, n. 6679, ha stabilito che il termine “intraprendere” contenuto nell’articolo 7, comma 5, citato, deve essere inteso non solo nel senso letterale di “iniziare” una nuova attività ma anche nel senso di applicarsi con maggiori energie e per un maggiore tempo che per il passato in tale attività. Pertanto, l’anticipazione dell’indennità deve essere riconosciuta sia in favore dei lavoratori che, successivamente al collocamento in mobilità, vogliano iniziare per la prima volta un’attività di lavoro autonomo sia in favore di coloro che intendano sviluppare a tempo pieno l’attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente Il diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità deve essere riconosciuta anche in favore degli imprenditori, ciò in quanto la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 9007, pubblicata il 20 giugno 2002, ha fornito un’interpretazione della nozione di “attività autonoma” – più ampia di quella che qualifica il “lavoro autonomo”, comprendendovi anche le ipotesi in cui il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un’attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Assegno integrativo lavoratori percettori indennità mobilità che accettano lavoro con inquadramento retributivo inferiore a quello percepito nel rapporto lavorativo precedente alla messa in mobilita’
I lavoratori che, nel corso di percezione dell’indennità di mobilità, accettino l’offerta di un lavoro a tempo pieno ed indeterminato comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, hanno diritto, per un periodo massimo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Rapporto tra mobilità e maternità
Qualora la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’astensione obbligatoria o durante il periodo d’interdizione dal lavoro disposto dall’Ispettorato del Lavoro, in godimento dell’indennità di mobilità, quest’ultima sarà sostituita dall’indennità di maternità. Tuttavia non si darà luogo a un prolungamento del trattamento economico di mobilità al termine dei periodi stabiliti dalla legge ,mentre non sarà computato il periodo di astensione obbligatoria ai fini della permanenza nelle liste di mobilità, vale a dire che la sola iscrizione slitterà dei mesi relativi all’astensione obbligatoria.
Infine la lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità può rifiutare senza perdere alcun diritto, eventuali offerte di lavoro, in opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a corsi di formazione professionale.
Contribuzione figurativa ed assegni familiari per indennità mobilità
Durante tutto il periodo di godimento dell’ indennità di mobilità viene maturata la contribuzione figurativa, sia ai fini della pensione di anzianità che ai fini della pensione di vecchiaia. La contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione che il lavoratore ha (o avrebbe in caso di Cigs) percepito nel mese immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di percezione dell’indennità spetta l’assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni.
Pagamento indennità mobilità
L’indennità viene corrisposta dall’Inps, direttamente al lavoratore ,fatta salva , già sopra trattata,l’anticipazione in un’unica soluzione dell’intero ammontare qualora il lavoratore intenda intraprendere una attività autonoma o associarsi in cooperativa
Per i i primi 12 mesi di fruizione, sull’importo dell’indennità di mobilità si calcola direttamente dall’Inps la ritenuta previdenziale del 5,84%. ,che invece non opera sugli eventuali periodi successivi.
Ritenute fiscale indennità mobilità
Per quanto riguarda le ritenute fiscali il lavoratore dovrà fare il conguaglio con la dichiarazione dei redditi.
Indennità mobilità e prestazioni di lavoro
L’indennità di mobilità è sospesa nel caso in cui i lavoratori, nel corso della percezione dell’indennità di mobilità, accettino l’offerta di un lavoro dipendente a tempo determinato o parziale (a tempo determinato o indeterminato), mantenendo l’iscrizione nelle liste. Se i lavoratori si dimettono in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale, mantengono l’iscrizione nelle liste di mobilità e possono beneficiare della relativa indennità per tutta la parte residua che era rimasta sospesa all’atto della rioccupazione .Analoga sospensione è prevista per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato qualora i lavoratori non superino il periodo di prova stesso, in tal caso gli interessati vengono riscritti al massimo per tre volte nelle liste di mobilità e mantengono il diritto alla parte residua di indennità ). Tutte le giornate di lavoro prestato devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell’indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Pertanto i lavoratori che abbiano diritto a 12, 24, 36 o 48 mesi di indennità di mobilità, e che svolgano attività a tempo determinata o parziale non superiore a 12, 24, 36 o 48 mesi, hanno diritto a percepire l’indennità per l’intera durata.
Della rioccupazione dei lavoratori in godimento dell’indennità di mobilità occorre dare tempestiva comunicazione alla competente Sede dell’INPS ed in caso contrario interviene la cancellazione dalle liste di mobilità e la perdita del diritto alla residua indennità.
Con riferimento all’attività autonoma da parte di lavoratori beneficiare d’indennità di mobilità , ormai l’inps con la circolare n.67/2011 ha abbndonato la posizione che sosteneva l’incompatibilita’ tra iscrizione in lista e godimento della relativa indennita’ in caso di prestazioni di lavoro ed al riguatdo si rinvia alla specifica trattazione sul post del 19.10.2011 pubblicato sul blog. .
Infatti l’Inps si e’ allineata finalmente alla posizione favorevole sostenuta dalla Cassazione dell’indennità e dalla la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro ,che ha ritenuto di riscontrare con la nota n.2262 del 14. 2.08 l’apposita richiesta di chiarimenti in materia formulata dalla Direzione Regionale del Lavoro di L’Aquila con la nota n.3217/08, che si riportava tanto al parere fornito dalla Direzione Generale Impiego dello stesso Dicastero con la nota n.3178 del 24.6.97,indirizzata alla DRL della Lombardia,quanto alla sentenza della Corte di Cassazione n.6463 dell’1.4.2004 ed in merito appare confacente riportare di seguito i testi sia della richiesta regionale che della risposta ministeriale .
Quanto alla prima, si riferisce che nella stessa è riportato quanto segue :
“Il primo ( ossia il parere della Dir . Gen.Impiego), confermando che l’esercizio di una stabile attività autonoma è incompatibile con la permanenza nella lista di mobilità presuppone anche la sussistenza dello stato di disoccupazione, ha dichiarato invece flessibile il mantenimento dell’iscrizione, qualora, in considerazione della duratadell’esiguità del reddito percepito, l’attività autonoma presenta il carattere dell’occasionalità, attestata riportandosi ai limiti di 7 milioni di lire e di 4 mesi di durata dell’anno solare, che secondo la legislazione dell’epoca consentivano il mantenimento dell’iscrizione dei lavoratori nella prima classe delcollocamento ordinario. “
La seconda ( vale a dire la sopra citatata sentenza della Cassazione n.6463/04) , dopo aver argomentato che la regola particolare posta dal comma 9 dell’art. 9 della legge223/91 ha un ambito di applicabilità che rimane confinato alla specifica fattispecie alla quale si riferisce,trattandosi di canone speciale ed interno alla c.d. mobilità lunga, ha affermato che la regola particolare a cui fare riferimento per risolvere il dubbio circa la conservazione ovvero la perdita del diritto all’indennità di mobilità e quindi all’iscrizione alla lista relativa pur in costanza dello svolgimento dilavoro autonomo è quella contenuta nell’art. 7, comma 5 della legge 223/91. prevedente che l’ Inps”dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta sulla base dell’importo mensile dell’indennità spettante” (art. 2, comma 3, D.M. n. 142 del 17.02.1993), così che non è la “spettanza”dell’indennità ad essere in gioco, ma soltanto la modalità temporale della sua erogazione :
”Sicché (prosegue la citata massima), il lavoratore in mobilità che intraprenda un’attività di lavoroautonomo può rinunciare al beneficio dell’anticipazione e percepire l’indennità mensilmente, come dinorma :
Si aggiunge che la sentenza della Cassazione non si limita a quanto sopra, che, in definitiva significa il riconoscimento al lavoratore in mobilità svolgente lavoro autonomo di conservare il diritto all’iscrizione nella lista di mobilità e all’indennità di mobilità, poiché nel seguito della stessa si afferma che “non può rilevarsi, – come corollario di questa interpretazione sistematica – che si pone il problema di individuareuna possibile soglia a quale limite del beneficio costituito dalla percezione della prestazioneprevidenziale… L’individuazione di questa soglia marginale di intervento è rimessa alla discrezionalitàdel legislatore, il quale, nella fattispecie, ha adottato vari criteri :
“Secondo la Cassazione, detti criteri si riferiscono: 1) al lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (per quella soglia costituita dalla percezione di un reddito pari alla retribuzione spettanteal momento della messa in mobilità, rivalutata in misura corrispondente all’indice del costo della vita ;
2) al lavoro subordinato a tempo determinato o parziale in cui, mantenendo l’iscrizione nella lista dimobilità, i lavoratori subiscono la sospensione dell’indennità previdenziale per le giornate di lavoro, che
non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento stesso; 3) al lavoro autonomo, ma soltanto con riferimento ai percettori della c.d. mobilità lunga, per cui risultano analoghi a quelli del lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato “
“Invece, conclude la Cassazione, manca un criterio per l’ipotesi generale del lavoro autonomo,talvolta escluso, che vi sia incompatibilità tra lavoro autonomo e conservazione dell’indennità dimobilità e dell’iscrizione nella relativa lista “
“Pertanto seguendo il suggerimento della citata massima della Cassazione in esame,secondo cui per colmare la carenza della legge 223/91 sul punto occorre fare riferimento al canone dell’analogia,ossia alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”,si rappresenta a codesto Ministero l’ipotesi che nel caso in esame il limite reddituale discendente dall’attività autonoma da valutare in via analogica agli effetti del mantenimento o perdita del trasttamento previdenziale e dell’iscrizione in lista di mobilità sia quello previsto e disciplinato dall’art.4 dec.leg.vo n.181/2000,come sostituito dall’art.5 del dec.lefg.vo n.297/02,comma 1 lettera a),secondo cui: la conservazione dello stato di disoccupazionme ,a seguito di svolgimento di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusa l’imposizione”,che attualmente risulta essere pari ad euro 8000,00 per il lavoro diperndente ed euro 4500,00 per quello autonomo ed assimilato .
“Quanto sopra ,in considerazione che tale norma fissa un criterio generale da valere anche nella fattispecie in esame ,stante la stretta connessione dello stato di disoccupazione con l’iscrizione alla lista di mobilità e il relativo trattamento previdenziale” .
Quanto alla risposta ministeriale,è da evidenziare che la medesima prevede che:
” In relazione al quesito posto all’attenzione di questa Direzione…concernente la possibilità di svolgere un’attività di lavoro autonomo da parte di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e di mantenere sia l’iscrizione stessa che la relativa indennità,si ritiene che l’analisi svolta da codesta Direzione Regionale sull’utilizzo dello strumento dell’interprtetazione analogica da applicare nella fattispecie posta all’attenzione della scrivente,risulta esaurientemente articolata.”
Alla luce infatti della riferita sentenza della Suprema Corte di Cassazione,si osserva che non viene meno la condizione di debolezza ,presupposto dell’istituto in esame,del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità nell’ipotesi di svolgimento di attività di lavoro autonomo,sempre che venga comunque rispettato il limite imposto dall’art.4 dec.leg.vo n.181/00,come sostituito dall’art.5 dec .leg,vo n.297/02 comma 1 lettera a),alla stregua del quale si ha “la conservazione dello stato di disoc cupazione a seguito di svolgimento di attività tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale esclusa l’imposizione”,che attualmente risulta pari a euro 8000,00 per il lavoro dipendente e ad euro 4500,00 per quello autonomo.
Si condivide pertanto la tesi prospettata da codesta Direzione Regionale”.
Reiscrizione lavoratori assunti dalla lista di mobilita’ licenziati
lavoratori assunti durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità, qualora vengano licenziati dall’azienda senza aver maturato un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato o assimilato ,sono reiscritti nelle liste di mobilità ed hanno diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata
Indennità di mobilità ed infortunio
Nel caso di infortunio indennizzato dall’INAIL, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione, occorre far riferimento all’articolo 17 del R.D.L. 7 dicembre 1924, n. 2270, che stabilisce che “la disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finché dura l’incapacità lavorativa dell’assicurato” e, all’articolo 44, comma 4, dello stesso decreto, che dispone che “in tal caso il sussidio di disoccupazione decorrerà dal giorno di riacquisto della capacità lavorativa dell’assicurato”. Sulla base di tale disposizioni, nel caso in cui il periodo di infortunio coincide con quello di mobilità, il pagamento della relativa indennità dovrà essere sospeso per tutto il periodo in cui viene indennizzato l’infortunio da parte dell’INAIL e ripreso, per la parte residua, alla data di riacquisto della capacità lavorativa.
Cessazione indennità mobilità
La legge n. 451/1991, stabilisce che “all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità”. Nel caso di opzione l’assegno o la pensione di invalidità resta sospeso per tutto il periodo in cui gli interessati beneficiano dell’indennità di mobilità e, in caso di corresponsione anticipata dell’indennità stessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991, per il periodo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione corrisposta agli interessati (circ. n. 178 del 9 giugno 1994, punto A – 5). Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno di invalidità successivamente alla data di iscrizione nelle liste di mobilità, gli stessi possono esercitare la facoltà di opzione a favore dell’indennità entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno di invalidità. Naturalmente se i lavoratori non esercitino tale opzione o l’opzione stessa venga effettuata in ritardo, l’indennità di mobilità corrisposta diventa indebita e deve essere recuperata. I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di mobilità, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva e il lavoratore non può più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.
Si aggiunge altresì che l’art.5 comma 2 della legge n.236/93stabilisce che a decorrere dal 15 dicembre 1992 “i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato” (circ. n. 9 del 12 gennaio 1993, parte II).Pertanto per il determinarsi di detta incompatibilità e’ necessario che il lavoratore ,non solo abbia titolo alla pensione ,ma deve ricevere il pagamento del relativo trattamento ,che attualmente dalla normativa è legge è rinviato di 12 mesi ,che cresceranno ulteriormente dal 2012.Per la disanimacompleta circa il rapporto tra trattamento di mobilita’ e di pensione si rinvia all’apposito post pubblicato siul blog in data 27.04.2011
Infine si ricorda che l’indennità di mobilità cessa quando i lavoratori abbiano beneficiato della prestazione per la durata massima stabilita dalla relativa normativa , mentre i lavoratori sono cancellati dalle liste , perdendo il diritto alla relativa indennità , quando:
-rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione oppure non lo frequentino regolarmente;
-non accettano un’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenta omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
-non accettano , in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui sopra, di essere impiegati in opere o servizi di pubblica utilità ;
-non hanno comunicato preventivamente alla competente Sede dell’INPS di svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o determinato ovvero prestazioni lavorative autonome ;
– sono espatriati in cerca di occupazione. Al riguardo, premesso che il disoccupato decade dal diritto alle prestazioni di disoccupazione quando risulti espatriato per motivi di lavoro, si fa presente che dall’Inps è stato precisato che è consentito estendere all’indennità di mobilità il principio del mantenimento del diritto e, quindi, del pagamento della prestazione per un periodo massimo di tre mesi nell’ipotesi che gli interessati si rechino in Stati convenzionati .
Casi di cumulo indennità mobilità con altri proventi
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che in favore dei lavoratori che rivestono cariche pubbliche elettive o sindacali deve essere riconosciuta la possibilità di cumulare l’indennità di mobilità con l’indennità e/o i gettoni percepiti per l’espletamento degli incarichi in questione “nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità”. Resta, comunque, fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa conseguente all’indennità “.
Durante la partecipazione ad un corso di formazione gli interessati hanno diritto a percepire l’indennità di mobilità, a meno che non risultano cancellati dalla lista.