INPS:DETERMINAZIONE PER 2015 LIMITE MINIMO RETRIBUZIONE GIORNALIERA
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Articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, importo complessivo del trattamento pensionistico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.
A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione
Roma, 23/12/2014
Circolare n. 180
DAL 2016 AUMENTA ETA’ PENSIONABILE E CONTRIBUZIONE NECESSARIA PER SPERANZA VITA
Dal 1° gennaio 2016 in pensione con quattro mesi più tardi ,essendo stato firmato il 16 dicembre 2014 il decreto interministeriale Lavoro-Economia relativo al secondo adeguamento dei requisiti pensionistici, mentre il primo e’ intervenuto il 1° gennaio 2013.
All’adeguamento saranno interessate la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l’assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, la totalizzazione, eccetera.
Gli adeguamenti interesseranno anche coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento (si pensi, ad esempio, ai lavoratori salvaguardati).
LEGGE STABILITA’ 2015:NESSUNA PENALITA’ PENSIONE ANTICIPATA PRIMA 62 ANNI
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9) Lavoratori vittime amianto
E’ previsto che :”Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione al-l’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’INPS per il ricono-scimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2015
LEGGE STABILITA’ 2015:MODIFICAZIONI REGOLAMENTAZIONE ISTITUTI DI PATRONATO
La fonte normativa principale di disciplina dell’attività degli Istituti di patronato è la Legge 152 del 3 marzo che fissa le regole per la realizzazione del servizio ed apre nuovi ambiti d’intervento dei medesimi
Si segnala inoltre il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193,contenente il “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato”, ,che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dell’attività dei patronati ulteriormente puntualizzate con diverse, successive circolari.
Poiche’ la legge di Stabilità 2013 n°228/2012, all’articolo 1, commi , dall’8 al 15,ha in parte riformato la Legge 152/2001 , il Ministero del
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Dott.ssa Ilaria Rizzo
PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA
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LEGGE STABILITA’ 2015:BONUS PER FIGLI
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LEGGE STABILITA’ 2015: ANTICIPAZIONE QUOTE TFR IN BUSTA PAGA
All’argomento riguardante l’anticipazione del TFR in busta paga sono dedicati i commi 26/34 della legge di stabilita’ 2015 approvata definitivamente dallas Camera il 22 diucembre 2014 ,che e’ in vigore dall’1.1.2015 prevedendo quanto segue
Commi da 26 a 34
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 9963 del 30-12-2014
Direzione Centrale Pensioni
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DECRETO-LEGGE
31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014
PUBBLICATO DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE 2015
Risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2014 il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 riguardante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative,le cui disposizioni, distribuite in 15 articoli,sono in vigore dal giorno della pubblicazione
Di seguito i punti particolarmente significativi del provvedimento ,che, nel corso della conversione in legge da parte del Parlamento, entro il primo marzo 2015 ,potrebbe registrare modificazioni ed integrazioni.
1)Turnover nella p.a.
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LEGGE STABILITA’ 2015 : BONUS 80 EURO MENSILI DIVENTA STRUTTURALE
L’argomento di cui al titolo è trattato , come di seguito esposto ,dai commi 12 e 13 dell’articolo unico della legge di stabilita’ approvata definitivamente dalla Cameras il 22 dicembre 2014 ,che entra in vigore il primo gennaio 2015,
secondo cui:
Stabilizzazione agevolazione
Fermi restando i destinatari ,si da’ corso alla stabilizzazione del bonus irpef di 8o euro mensili per i dipendenti , che dunque è destinato ad avere un ruolo duraturo nell’ambito delle detrazioni a favore dei beneficiari .Infatti la legge di stabilita’ 2015 si limita a
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