DECRETO-LEGGE
31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014
DECRETO-LEGGE
31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014
PUBBLICATO DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE 2015
Risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2014 il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 riguardante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative,le cui disposizioni, distribuite in 15 articoli,sono in vigore dal giorno della pubblicazione
Di seguito i punti particolarmente significativi del provvedimento ,che, nel corso della conversione in legge da parte del Parlamento, entro il primo marzo 2015 ,potrebbe registrare modificazioni ed integrazioni.
1)Turnover nella p.a.
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LEGGE STABILITA’ 2015 : BONUS 80 EURO MENSILI DIVENTA STRUTTURALE
L’argomento di cui al titolo è trattato , come di seguito esposto ,dai commi 12 e 13 dell’articolo unico della legge di stabilita’ approvata definitivamente dalla Cameras il 22 dicembre 2014 ,che entra in vigore il primo gennaio 2015,
secondo cui:
Stabilizzazione agevolazione
Fermi restando i destinatari ,si da’ corso alla stabilizzazione del bonus irpef di 8o euro mensili per i dipendenti , che dunque è destinato ad avere un ruolo duraturo nell’ambito delle detrazioni a favore dei beneficiari .Infatti la legge di stabilita’ 2015 si limita a
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MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 19 dicembre 2014, n. 32Articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145 del 10.10.2014
L’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, rubricato “deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991. n. 223”, è stato recentemente modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145 del 10.10.2014, risultando pertanto come di seguito:
“Fermo restando l’arco temporale fissato dall’articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla
LEGGE STABILITA’ 2015:ESONERO TRIENNALE CONTRIBUZIONE INPS ASSUNZIONI T.I. E ABROGAZIONE ART.8 C. 9 LEGGE 407/90
I due argomenti specificati nel titolo , di cui di seguito si pongono in evidenza gli aspetti rilevanti e significativi.sono disciplinasti dai commi 118 e 120 dell’articolo unico della legge di stabilita’2015 ,che, approvata definitivamente il 22 dicembre 2014 ,entra in vigore il 1° gennaio 2015
Commi 118 e 121
IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE STABILITA’ 2015
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita’ 2015). (
(GU n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99)
Vigente al: 1-1-2015
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SCADUT0 CUMULO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
Salvo nuovo intervento legislativo,che , ad esempio ,come accaduto l’anno scorso,potrebbe essere
disposto in sede di conversione del decreto milleprorohe N.192/14,dall’1 gennaio 2015 non risulta
piu’ vigente la disposizione , prevista dal comma 2 bis dell’art.70 del dec.legvo n.276/023 ,
aggiunto all’art.9 del decreto legge milleproroghe 2014 n.150/13 , con vui venne prorogata
al 31.12.2014 la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di svolgere lavoro
accessorio e di cumulare
l’importo degli stessi con quello dei buoni lavoro nel limite di 3.000 euro nell’anno solare
,ricordando che secondo l’Inps l’anno solare e’ da intendere il periodo che va dall’1 gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno ,mentre per il MLPS si trasta di un periodo mobile che inizia con il primo
giorno di prestazione e si conclude allo scadere di 365 giorni.
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TORNA AL 60% RETRIBUZIONE TRATTAMENTO CIGS CONTRATTI SOLIDARIRETA’
La normativa legislativa generale prevede che ai lavoratori coinvolti nel CDS ex art.1 legge n.863/84 spetta un trattamento corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro,che deve essere pagata a carico dell’ Inps secondo le regole della cigs , con successivo conguaglio per l’impresa con i contributi dovuti ovvero con la richiesta da parte della stessa di eventuale rimborso secondo le regole proprie della cigs .
In merito a quanto sopra ,si evidenzia peraltro che:
a) sino al 31.12.2013 , in via sperimentale il trattamento di cigs per i contratti i solidarietà è stato aumentato dal 60% all’80% della retribuzione persa ,applicando le modalità previste in apposito decreto emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia ;
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DECRETO LEGISLATIVO JOB ACTS RIGUARDANTE REGIME TUTELE CRESCENTI NEI LICENZIAMENTI
Si precisa che quello specificato nel titolo ,approvato in via preliminare dal C. d. M. del 24 dicembre 2014,ma che durante il complesso iter da compiere potrebbe venire modificato, risulta essere il primo dei cinque decreti legislativi con cui s’intende dare attuazione alla legge n.183/14 ,formata da un solo articolo e 15 commi ,che,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014 ed in vigore dal giorno successivo., stabilisce al comma 10 che i suddetti provvedimenti sono adottati ,secondo la procedura fissata dall’art. 14 della legge n.400 /1988, n. 400, nel termine di sei mesi dalla data d’entrata in vigore della legge di delegazione ,fermo restando che i testi dei decreti legislativi adottati dal Governo devono essere trasmessi al Presidente della Repubblica, per la sua emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza del termine.
Inoltre,si evidenzia che in base alle previsioni del comma
ogni giorno!