TORNA AL 60% RETRIBUZIONE TRATTAMENTO CIGS CONTRATTI SOLIDARIRETA’
La normativa legislativa generale prevede che ai lavoratori coinvolti nel CDS ex art.1 legge n.863/84 spetta un trattamento corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro,che deve essere pagata a carico dell’ Inps secondo le regole della cigs , con successivo conguaglio per l’impresa con i contributi dovuti ovvero con la richiesta da parte della stessa di eventuale rimborso secondo le regole proprie della cigs .
In merito a quanto sopra ,si evidenzia peraltro che:
a) sino al 31.12.2013 , in via sperimentale il trattamento di cigs per i contratti i solidarietà è stato aumentato dal 60% all’80% della retribuzione persa ,applicando le modalità previste in apposito decreto emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia ;
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