Cumulo contributi cassa geometri: come si fa
Cumulo gratuito dei periodi contributivi in più Gestioni con la Legge di Stabilità 2017: le regole per i geometri iscritti alla Cipag.
La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 239 a 248, della L. 24.12.2012, n. 228) ha esteso la possibilità, per gli iscritti alle Casse di previdenza professionali, compresi i geometri, di cumulare gratuitamente – a partire dal 1° gennaio 2017 – la contribuzione accreditata presso diverse Gestioni di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, Casse professionali, Gestione Separata INPS) per conseguire la pensione di vecchiaia, indirette e di inabilità e la pensione anticipata. Per i geometri, dal 2003, tale possibilità era prevista solo per le pensioni di invalidità, indirette e reversibilità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell’INPS.
Si tratta di un’opzione molto interessante perché gratuita e alternativa alla totalizzazione – gratuita ma con ricalcolo contributivo dell’assegno – o alla ricongiunzione onerosa dei contributi in un’unica cassa. Possono essere cumulati, ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione, tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati in più Gestioni previdenziali. Questo non comporterà il trasferimento di contributi da una Gestione all’altra, come avviene per la ricongiunzione, né l’applicazione delle finestre di accesso previste dalla disciplina della totalizzazione.
La contribuzione verrà considerata, ai fini del conseguimento al diritto alla pensione, nel suo complesso come somma dei versamenti effettuati nelle diverse Gestioni, ma la determinazione del trattamento del cumulo è effettuata in pro quota da ciascuna Gestione interessata, secondo le proprie regole specifiche. In relazione ai requisiti di accesso, in generale, si applica la disciplina più severa riferita alle Gestioni interessate. La liquidazione del trattamento cumulato sarà poi a carico dell’INPS.
I geometri iscritti alla Cipag che abbiano presentato domanda di totalizzazione prima del 1° gennaio 2017 possono rinunciarvi per avvalersi del cumulo se il procedimento relativo alla precedente domanda non è stato ancora concluso.