Archivio mensile:settembre 2017
ESODATI NONA SALVAGUARDIA
Esodati, nona Salvaguardia alla Camera
Richieste per una nona salvaguardia esodati: risoluzioni sul caso postali, proposta sindacale in ambito Riforma Pensioni due e Legge di Bilancio 2018.
Spunta l’ipotesi di una nona salvaguardia esodati, con due risoluzioni presentate in commissione Lavoro alla Camera che riguardano in particolare le lavoratrici postali. E anche da parte di Cgil, Cisl e Uil c’è la richiesta di risolvere definitivamente la questione di coloro che sono rimasti senza lavoro e senza pensione dopo la Riforma Fornero di fine 2011: nel documento unitario presentato al Governo nell’ambito della fase due di trattativa sulla Riforma pensione è contenuta la richiesta di verificare le risorse ancora disponibili per Opzione Donna e salvaguardie esodati per risolvere le questioni ancora aperte.
Nona Salvaguardia
Le due risoluzioni presentate in commissione a Montecitorio riguardano proprio una problematica irrisolta, relativa alle lavoratrici postali che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo nel luglio 2011, quando la normativa consentiva loro di andare in pensione a 60 anni. Il successivo allungamento dell’età pensionabile disposto dalla Riforma Fornero ha impedito loro di agganciare l’assegno previdenziale, e non sono mai entrate in nessuna salvaguardia perché la decorrenza della pensione è successiva al 6 gennaio 2019. Si tratta di circa 40 lavoratrici, che hanno firmato due diverse tipologie di accordi di esodo: dimissioni del genitore in cambio dell’assunzione a tempo indeterminato di un figlio, oppure incentivo economico per coprire il periodo mancante alla pensione.
Si tratta di lavoratrici che non hanno la contribuzione necessaria per agganciare forme di pensione anticipata, come l’Opzione Donna, e che quindi devono attendere la pensione di vecchiaia. Lo stanziamento previsto nel DEF per il settore previdenziale dovrebbe riuscire ad includere fra le categorie beneficiarie anche queste esodate postali, fortemente penalizzate dall’allora accordo stipulato con Poste Italiane (incentivo all’esodo) , che nel 2011 era tra le altre cose una società partecipata al 65% dal Ministero del Tesoro.
Alle proposte di risolvere questo caso, presentate da Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia) e Roberto Simonetti (Lega Nord), ha risposto positivamente Maria Luisa Gnecchi (PD), annunciando la presentazione di un’altra risoluzione, da discutere congiuntamente a quelle dei colleghi. Analogo impegno è stato chiesto dal gruppo PD del Senato (interrogazione Angioni).
Ottava salvaguardia
Gnecchi ha anche ricordato che i dati INPS sull’ottava salvaguardia (monitoraggio aggiornato a settembre 2017) confermano che le risorse destinate al provvedimento sono state sovradimensionate, ma che non è possibile al momento definire con precisione la platea di lavoratori ancora da salvaguardare. E ha di conseguenza annunciato che la risoluzione chiederà di risolvere il problema esodati destinando nuove risorse nella Legge di Bilancio 2018, sollecitando al contempo una riflessione sui motivi per cui le previsioni di spesa sui precedenti provvedimenti di salvaguardia siano state spesso inesatte.
Per quanto riguarda il monitoraggio INPS aggiornato a settembre, nell’ambito dell’ottava salvaguardia (che, lo ricordiamo, è pensata per una platea di 30mila 770 esodati), sono state presentate oltre 34mila domande, di cui 18mila 900 respinte, mentre sono oltre 13mila quelle accolte. Sono già state liquidate circa 5mila pensioni.
Proposte CGIL-CISL-UIL SULLE PENSIONI.
PROPOSTE CGIL, CISL, UIL
SUI TEMI PREVIDENZIALI NELLA FASE 2
DEL CONFRONTO SINDACATI GOVERNO
Il confronto avviato lo scorso anno fra Cgil, Cisl e Uil ed il Governo in materia di pensioni, sulla base
della Piattaforma unitaria “Riformare le pensioni, dare lavoro ai giovani”, ha permesso di giungere
alla sottoscrizione del Verbale di sintesi del 28 settembre 2016 e all’emanazione di important
misure che hanno introdotto un principio di flessibilità di accesso alla pensione, come la pensione
antcipata per i lavoratori precoci, l’ape sociale, il cumulo contributvo gratuito e la semplificazione
della normatva per i lavoratori usurant. Inoltre, per i pensionat, l’estensione della
quattordicesima e della no tax area.
Il confronto in corso sulla “fase due”, pur avendo fatto registrare alcuni, parziali, element di
avanzamento, al momento sta evidenziando significatve distanze, anche su element
partcolarmente rilevant, distanze che il proseguimento del negoziato ci auguriamo possa far
superare.
L’obiettivo delle organizzazioni sindacali nella “fase due” è quello di determinare risultat concret
sui punt fissat nel Verbale di sintesi, che vadano nella direzione indicata dalla piattaforma
sindacale, che rimane il riferimento del sindacato per una riforma organica del sistema
previdenziale nel nostro Paese.
I punt più significatvi che poniamo in questa fase all’attenzione del Governo sono:
1. Revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in relazione
agli incrementi della speranza di vita
Si richiede di bloccare l’adeguamento dei requisit di accesso alla pensione previsto con decorrenza
1° gennaio 2019 e avviare un negoziato per la revisione dell’attuale meccanismo di adeguamento
dei requisit all’aspettatva di vita per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la pensione
antcipata e i coefficient di rivalutazione. Si propone inoltre, di costtuire un gruppo di lavoro,
composto dai rappresentant dei ministeri e degli isttut competent e da Cgil, Cisl e Uil, al fine di
individuare i criteri in grado di poter misurare il diverso impatto delle attività lavoratve sulla
speranza di vita.
2. Superamento delle disparità di genere delle donne e valorizzazione del lavoro di cura
Occorre:
– Una maggiorazione contributva dei periodi di congedo di maternità.
– Il riconoscimento di un antcipo rispetto all’età legale per l’accesso alla pensione di
vecchiaia (sia nel contributvo che nel misto) per tutte le lavoratrici che abbiano avuto o
adottato dei figli; tale antcipo sarà di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 3 anni; in
alternatva, la possibilità per il trattamento economico della pensione, dell’applicazione del
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coefficiente di trasformazione relatvo all’accesso alla pensione, maggiorato di un anno per
uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
– La riduzione di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni, del requisito
contributvo per l’accesso all’ape sociale, di cui all’artcolo 1, commi 179-186, della legge
232/2016;
– Il riconoscimento, nel sistema misto e contributvo, di un antcipo pensionistco (1 anno
ogni 5 anni, fino un massimo di 4 anni, rapportato a ratei annuali) ai soggetti che assistono
il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo e secondo grado convivente con
handicap grave ai sensi dell’artcolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
– La valorizzazione contributva del lavoro di cura per le donne, tenendo conto degli indicatori
statstci che attestano l’attuale distribuzione di tale attività.
– La revisione dell’attuale sistema di contribuzione per chi svolge lavoro domestco
prevedendo versament contributvi pieni -anche oltre le prime 24 ore settimanali lavorate
e rapportat alle retribuzioni corrisposte effettivamente, se superiori a quelle convenzionali.
3. Flessibilità in uscita e sostegno alle future pensioni dei giovani.
Riduzione dell’importo soglia per l’accesso alle pensioni calcolate con il sistema contributivo.
Al fine di aumentare la flessibilità delle scelte individuali per le lavoratrici e i lavoratori si ritene
necessaria la riduzione dell’importo soglia per l’accesso alle pensioni contributve al compimento
dell’età pensionabile o dell’età per la pensione antcipata con 20 anni di anzianità contributva. In
partcolare:
– ridurre da 1,5 ad 1 volta l’assegno sociale l’importo soglia richiesto per la pensione di
vecchiaia a 66 anni e 7 mesi;
– ridurre significatvamente l’importo soglia (attualmente pari a 2,8 volte l’assegno sociale) in
caso di pensionamento antcipato nel sistema contributvo a 63 anni e 7 mesi con 20 anni di
contribut.
Pensione contributiva di garanzia e graduazione della quota di pensione deducibile dal reddito
influente in funzione degli anni di contribuzione ed inclusione delle pensioni complementari
nella quota.
Si conferma l’esigenza di una riforma organica che introduca nel sistema previdenziale una
pensione contributva di garanzia che consolidi il pilastro previdenziale pubblico e possa
riconoscere e valorizzare ai fini previdenziali, le situazioni di discontnuità lavoratva, il lavoro e le
contribuzioni povere, l’attività di cura, studio e formazione e a tale proposito proponiamo la
definizione di un Memorandum che fissi i principi e i reciproci impegni futuri.
In questa fase transitoria si chiede una riformulazione della proposta avanzata dal Governo,
garantendo un maggior raccordo tra il trattamento previdenziale e la storia contributva della
persona, superando quindi l’impianto ipotzzato, che a nostro avviso risulta disincentvante alla
partecipazione attiva sul mercato del lavoro e al relatvo versamento contributvo, e non riconosce
adeguatamente le storie contributve più deboli. In partcolare proponiamo che la quota di
pensione deducibile dai reddit influent per l’erogazione dell’assegno vada graduata in ragione
degli anni di contribuzione pensionistca. In partcolare la quota di pensione deducibile è innalzata:
– al 50% in caso di pensione conseguita con almeno 20 anni di contribuzione;
– al 55% in caso di pensione conseguita con almeno 25 anni di contribuzione;
– al 60% in caso di pensione conseguita con almeno 30 anni di contribuzione.
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Inoltre, al fine di valorizzare le scelte orientate al risparmio previdenziale da parte di quei lavoratori
che hanno aderito a forme pensionistche complementari, si conviene di rendere deducibili anche
le pensioni complementari, nelle misure e con le modalità prima indicate per le pensioni
obbligatorie .
Valorizzazione dei periodi di formazione e copertura di quelli di non lavoro
Si propone la valorizzazione dei periodi di discontnuità lavoratva e di formazione qualificata, non
copert da alcuna contribuzione previdenziale, per il raggiungimento del requisito contributo dei 20
anni necessario per l’accesso antcipato alla pensione di vecchiaia nel sistema contributvo.
4. Interventi per il rafforzamento della previdenza complementare ed il rilancio delle adesioni
Armonizzazione fiscale pubblici privati
Si richiede l’equiparazione del trattamento fiscale dei dipendent pubblici a quello dei lavoratori
privat mediante modifiche al decreto 252 con le quali operare:
– l’estensione delle regole fiscali dei lavoratori privat ai dipendent pubblici;
– la parificazione delle regole civilistche in tema di tpologia delle prestazioni ed accesso alle
stesse;
Campagna “Semestre per l’adesione consapevole ed informata” per la promozione delle
adesioni.
Si propone di realizzare nel 2018 una campagna informatva, nel contesto più ampio della
valorizzazione della previdenza pubblica, inttolata “Semestre per l’adesione consapevole ed
informata” con il meccanismo del silenzio assenso che garantsca ai lavoratori l’effettiva libertà di
scelta, con modalità più stringent che superino i limit della precedente esperienza. Meccanismo
da estendere ai dipendent pubblici in regime di Tfr.
Si propone di prevedere una norma che permetta a regime alla contrattazione collettiva di
regolamentare l’adesione con trasferimento automatco del Tfr al fondo pensione, fermo restando
il diritto del lavoratore al recesso preventvo, che avrà la possibilità di esercitare entro un certo
periodo di tempo.
Si richiede una norma che permetta il versamento dei contribut al fondo pensione attraverso l’F24
e l’Uniemens dell’Inps, il quale provvederà a rendicontare le quote ai relatvi Fondi di competenza,
e altre procedure che, complessivamente, tutelino la libertà di adesione del lavoratore e lo
svincolino dai condizionament del datore di lavoro (vedi normatva su dimissioni in bianco).
Riduzione della tassazione sui rendimenti e semplificazione della tassazione sulle
prestazioni
– Riduzione dell’imposta sui rendiment
– Innalzamento della quota di attivo patrimoniale che le forme pensionistche complementari
possono destnare ad investment in economia reale con l’esenzione dall’imposta
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– semplificare la tassazione delle quote di prestazione maturate per i periodi anteriori al
2007.
Misure per le imprese con meno di 50 addetti in relazione al Tfr destinato alla previdenza
complementare
Realizzazione di idonee misure compensatve per le imprese con meno di 50 addetti che
destnano a previdenza complementare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendent.
Investimenti nell’economia reale
Avviare un apposito tavolo isttuzionale, con la partecipazione delle Part sociali ed il successivo
coinvolgimento delle isttuzioni e delle associazioni di settore, per la definizione delle modalità e
degli strument utli a favorire e rendere conveniente, ed in condizioni di sicurezza per i loro
aderent, l’investmento dei fondi pensione nell’economia reale, con partcolare riguardo
all’individuazione delle caratteristche e degli scopi dell’investmento stesso (sviluppo
infrastrutturale e locale, finanziamento delle PMI, ecc.).
5. Separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale
Ai fini del completamento della separazione tra previdenza ed assistenza, il governo deve
promuovere, in sede comunitaria e nelle isttuzioni internazionali interessate, una verifica dei
criteri di rappresentazione della spesa pensionistca utlizzat per le comparazioni a livello
internazionale al fine di escludere quelle voci che non hanno attinenza alcuna con le prestazioni
pensionistche.
A questo fine si deve costtuire un gruppo di lavoro composto da rappresentant del Ministero del
lavoro e delle politche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istat, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentatve ed al quale saranno invitat i rappresentant
di Eurostat.
6. Ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici
Ritorno al meccanismo di perequazione delle pensioni previsto dalla legge 388/2000, basato sugli
“scaglioni di importo”, con eventuale antcipazione al 2018 e riconoscimento di una rivalutazione
dell’importo della pensione della mancata indicizzazione (valutare l’eventualità di definire un
montante virtuale).
Il governo costtuirà un gruppo di lavoro composto da rappresentant del Ministero del lavoro e
delle politche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istat e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentatve al fine di verificare la possibilità di individuare un indice
diverso dall’attuale e in grado di assicurare una migliore rivalutazione delle pensioni.
7. Ape sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci/Cumulo Gratuito
In coerenza con l’obiettivo di realizzare un effettivo sistema di uscita flessibile dal lavoro e di
garantre i 41 anni di contribuzione per accedere alla pensione antcipata contenuto nella
Piattaforma, e per ampliare le condizioni che permettano una flessibilità in uscita per i
lavoratori che si trovano in determinate situazioni, si propone:
L’ampliamento delle categorie di lavoratori che svolgono attività gravose
La riduzione dei requisit contributvi di accesso all’Ape sociale:
o a 30 anni per i lavori gravosi;
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o di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di tre anni, per le lavoratrici.
Semplificazione dei criteri di accesso:
o superare le critcità emerse per i lavoratori disoccupat e ricollocat a tempo
determinato ed estensione della possibilità di accesso ai lavoratori disoccupat a
seguito di conclusione di rapport di lavoro a tempo determinato; o seppur licenziat
senza alcun diritto alla percezione di un ammortzzatore sociale, per carenza del
requisito contributvo necessario per accedere alla Naspi.
o rideterminare la condizione per l’accesso in caso di lavori gravosi prevedendo che lo
svolgimento di questo tpo di attività deve essere avvenuto in almeno 7 anni degli
ultmi 10 che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, come avviene per i
lavori usurant.
o utlizzo della contribuzione estera per il raggiungimento del requisito contributvo
richiesto
o semplificare le procedure per accedere alle prestazioni, in partcolare per la
certficazione connessa all’attestazione del lavoro gravoso.
Per quanto riguarda il cumulo gratuito, la necessità di emanare le disposizioni attuatve affinché vi
sia la possibilità di cumulare la contribuzione versata anche nelle casse dei liberi professionist.
8. Revisione delle norme che prevedono il posticipo del termine di percezione dei Tfr e dei Tfs
dei dipendenti pubblici
Occorre una modifica delle norme sui termini di pagamento dei trattament di fine servizio e fine
rapporto dei dipendent pubblici che garantsca l’erogazione di queste prestazioni secondo le
regole generali e quindi consentendo anche l’erogazione dei TFS e del TFR nel caso di accesso alla
RITA o all’Ape sociale.
9. Emanazione del decreto di semplificazione delle procedure per il pensionamento in caso di
lavoro usurante.
10. Verifica della consistenza delle risorse residuate per l’opzione donna e l’ottava salvaguardia
relativa agli esodati gestendo le problematiche aperte.
11. Ribadiamo la necessità di favorire una rapida approvazione della legge di riforma della
governance degli Enti previdenziali, che affermi un vero sistema duale con una più precisa ed
efficiente ripartizione dei poteri tra l’attività di gestione e l’attività di indirizzo strategico e di
sorveglianza
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Ape volontaria, il testo del decreto
APE Volontaria, il testo del decreto
Novità nel decreto APE Volontaria, visibile in rete: requisiti anagrafici con aspettative di vita, regole in caso di pensione anticipata o estinzione anticipata, istruzioni di domanda, simulazione rata.
La retroattività dell’APe Volontaria al primo maggio 2017 è facoltativa, è possibile estinguere in anticipo il debito o interrompere il trattamento in caso di pensione diretta prima di quella di vecchiaia, l’importo minimo dell’anticipo è di 150 euro al mese, la rata di restituzione non può superare il 30% dell’assegno pensionistico, mentre gli adeguamenti alle aspettative di vita si sommano ai 3 anni e 7 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico: sono alcune delle precisazioni contenute nel decreto sull’APe volontaria, firmato il 4 settembre e ancora atteso in Gazzetta Ufficiale.
Le anticipazioni sono di PensioniOggi.it, che pubblica in anteprima il testo del provvedimento, un DPCM costituito da 20 articoli più un allegato contenente il fac-simile di domanda di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Requisiti APe Volontaria
L’APE volontaria è un anticipo sulla pensione, da restituire – in rate mensili per venti anni – al momento in cui si matura il trattamento di vecchiaia. Il riferimento legislativo sono i commi 166 e seguenti della Legge di Stabilità 2017. Requisiti: età di 63 anni, almeno 20 anni di contributi; un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo; non più di 3 anni e 7 mesi dalla maturazione della pensione di vecchiaia, tenendo conto di eventuali incrementi (scatti età pensionabile) per adeguamento alle aspettative di vita.
Il trattamento è riservato agli iscritti all’INPS, alle forme sostitutive AGO e alla gestione separata. Esclusi: non possono chiedere l’APE gli iscritti alle gestioni previdenziali del professionisti.
Retroattività
E’ confermata la possibile retroattività del trattamento al primo maggio 2017 (data di entrata in vigore della legge di riferimento) per gli aventi diritto all’APE di mercato fin da quella data. Contrariamente a quanto stabilito per l’APe Sociale, non è automaticamente riconosciuta ma è prevista su base volontaria (in modo che il lavoratore possa scegliere l’opzione più conveniente). La richiesta deve però essere fatta entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, e contestualmente alla domanda di APE. Chi presenta l’istanza in data successiva, evidentemente, non potrà più chiedere al retroattività.
Incompatibilità soft
Confermata l’incompatibilità dell’APE Volontaria con altre pensioni dirette. Qui c’è una novità: è previsto che, nel caso in cui un lavoratore che percepisce il prestito inizi a prendere una pensione, l’APE si interrompa e venga rideterminato il piano di rientro. In questo caso, si interrompe l’APE, viene rideterminato il piano di restituzione delle rate e l’assicurazione restituisce la parte spettante.
E’ un punto importante perché la legge primaria non contiene questa specificazione (mentre prevede che l’APe Sociale si interrompa automaticamente in caso di maturazione del diritto a pensione anticipata). Il punto è il seguente: l’APE Volontaria si può chiedere per raggiungere la pensione di vecchiaia (non la pensione anticipata). Però, il decreto attuativo specifica che esiste al possibilità di scelta nel caso in cui la pensione anticipata (o un’altra forma di pensione diretta) venga maturata e richiesta prima della pensione di vecchiaia.
E’ anche possibile, in ogni momento, procedere con l’estinzione anticipata del prestito interrompendo il prestito: in questo caso, la domanda di pensione di vecchiaia presentata contestualmente alla richiesta di APe si considera priva di effetti.
Scatti ISTAT
Precisazione importante per quanto riguarda i 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia: gli eventuali aumenti delle aspettative di vita, successivi alla domanda, non rilevano ai fini del requisito (nel senso che conta la distanza prevista al momento in cui si presenta la domanda). Nel momento in cui scattano, però, determinano un allungamento del periodo di APe, con conseguente rideterminazione del prestito e delle rate.
Prestazione
L’importo minimo è pari a 150 euro al mese, il massimo non può superare le seguenti percentuali:
- 75% della pensione se l’APe dura più di 36 mesi (tre anni);
- 80% per una durata compresa fra 24 e 36 mesi (due e tre anni);
- 85% se l’Ape dura da uno a due anni;
- 90% nel caso in cui si richieda un anticipo inferiore a 12 mesi (è necessario un minimo di sei mesi).
Bisogna anche tener conto del fatto che la rata di ammortamento mensile non possa superare il 30% della pensione, al netto di eventuali altri rate per debiti erariali, assegni divorzili per il mantenimento di coniugi o figli.
Domanda APE Volontaria
La domanda si presenta all’INPS, direttamente o tramite intermediari, utilizzando il modello specifico allegato al decreto attuativo. Entro 60 giorni l’INPS comunica la certificazione del requisiti, gli importo minimo e massimo di APe ottenibili o l’eventuale rigetto della domanda per mancanza di requisiti. Ottenuta la certificazione INPS, si presenta la domanda di APe volontaria vera e propria, utilizzando l’identità SPID di secondo livello, con firma elettronica.
La domanda specifica la quota di APE che si intende chiedere, contiene la proposta del contratto di finanziamento (con un istituto privato, scelto fra quelli che aderiscono aspecifica convenzione), l’assicurazione contro il rischio di premorienza la domanda di accesso al fondo di garanzia. Contestualmente, bisogna presentare domanda di pensione di vecchiaia (in modo che sia garantita la durata massima del trattamento).
Le rate di ammortamento annuali saranno 12. Quindi, la tredicesima mensilità pensionati resterà piena. L’INPS pubblicherà sul portale uno strumento di simulazione per calcolare la rata di ammortamento in funzione dell’APE che viene richiesto.
Prestiro vitalizio ipotecario
Prestito vitalizio ipotecario
Prestito vitalizio ipotecario con restituzione a carico dei futuri eredi, liberi di vendere l’immobile ipotecato: mutuo agevolato per privati con più di 60 anni
Come ancora pochi sanno, i proprietari di un immobile, che abbiano almeno 60 anni di età, possono chiedere alla banca un prestito vitalizio ipotecario, attraverso un contratto che assicura la possibilità di continuare a vivere nell’abitazione: si tratta di una possibilità di finanziamento prevista dalla legge 44/2015. ed in vigore dalla scorsa primavera.
Il Prestito Vitalizio Ipotecario (PVI) è un prodotto finanziario che tuttavia non prevede la classica restituzione periodica a rate (con tasso d’interesse), perché sposta tale onere sui futuri eredi dell’immobile ad uso residenziale dato in garanzia tramite ipoteca di primo grado. L’ultrasessantenne, pertanto, gode in maniera diretta della liquidità delegando l’obbligo di restituzione integrale del capitale ai beneficiari della successione mortis causa.
Come funziona
Il prestito è garantito da un’ipoteca sulla casa, di cui si resta comunque proprietari. Le uniche condizioni previste per ottenere questo mutuo sono un’età pari ad almeno 60 anni e il fatto che non ci siano precedenti ipoteche sulla casa. Non si può chiedere il prestito iscrivendo contemporaneamente più immobili come garanzia. L’entità del prestito dipende dal valore della casa – tendenzialmente, sarà compreso fra il 15 e il 50% del valore dell’immobile – e dall’età del beneficiario. Il prestito sarà restituito dagli eredi, che potranno eventualmente decidere di non effettuare il rimborso lasciando alla banca la vendita della casa (che poi verserà loro la differenza sul ricavato).
Le condizioni del prestito
Il contratto di finanziamento può prevedere un tasso fisso o variabile. In caso di tasso fisso, al mutuatario (che chiede il prestito) viene consegnato un unico prospetto, con una simulazione del piano di ammortamento, che illustra l’andamento del debito nel tempo. Se invece il contratto è a tasso variabile, viene consegnato anche un secondo prospetto, che contiene una simulazione, al terzo anno dalla data del contratto, che ipotizza uno scenario di rialzo dei tassi pari ad almeno 330 punti base, o all’eventuale diversa soglia prevista dal contratto stesso.
I prospetti hanno una durata minima pari alla seguente operazione: si sottrae da 85 l’età del beneficiario (o, se sono più d’uno, del più giovane). Comunque, la durata non può essere inferiore a 15 anni. Nel contratto vanno specificati tutti gli oneri dovuti alla banca o al diverso diverso soggetto finanziatore (che deve comunque essere un intermediario finanziario abilitato): è vietato chiedere il pagamento di spese se alla fine il soggetto a cui si propone il finanziamento decide di non firmare il contratto.
Il contratto di PVI
Almeno 15 giorni prima della firma del contratto, la banca o l’intermediario devono consegnare al mutuatario un prospetto che contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- importo finanziato, completo di indicazione della percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia;
- indicazione della somma erogata al soggetto finanziato, al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento (istruttoria, notaio, perizie e polizze). Attenzione: il soggetto finanziato deve essere libero di stipulare l’assicurazione con un soggetto diverso da quello proposto dal finanziatore.
Ogni anno la banca deve informare il mutuatario dell’andamento del finanziamento, riportando dettagliatamente importi relativi a capitale finanziato e da restituire a scadenza. Importante: se il soggetto finanziato è sposato oppure convivente da almeno cinque anni (con documentazione da certificato di residenza), ed entrambi i partner vivono nell’immobile su cui viene accesa l’ipoteca, il contratto deve obbligatoriamente essere sottoscritto da entrambi, anche se la casa è di proprietà di uno solo. Non solo: i requisiti di età (minimo 60 anni) devono essere posseduti da entrambi i partner.
Restituzione del prestito
La banca non può chiedere il rimborso del finanziamento, tranne che in una serie precisa di casi fissati dal decreto ministeriale:
- decesso mutuatario: se il contratto è cointestato, il diritto alla restituzione scatta dopo il decesso del più longevo dei due;
- trasferimento proprietà immobile: vendita, anche solo di una quota, oppure usufrutto, diritto di uso, di abitazione, o di altro diritto di superficie;
- concessione di servitù immobile non previste al momento della stipula del contratto;
- atti compiuti con dolo o colpa grave che riducono il valore dell’immobile;
- diritti reali di garanzia in favore di terzi sull’immobile;
- modifiche all’immobile senza accordo del finanziatore;
- revoca dell’abilità per incuria o mancanza di manutenzione;
- residenza altrui nell’immobile: fanno eccezione i figli, il coniuge, ed eventuale personale regolarmente contrattualizzato;
- procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sull’immobile pari ad almeno il 20% del valore.
Per approfondimenti: DM 226/2015
APe Sociale verso la stabilizzazione
APe Sociale verso la stabilizzazione
Il Governo ipotizza la stabilizzazione dell’APe Sociale e l’allargamento della platea a disoccupati e autonomi, mentre prosegue il dialogo sui correttivi alla Riforma Pensioni: misure allo studio e agenda dei lavori.
Nei prossimi giorni una conferenza dei servizi di Ministero del Lavoro e INPS farà una prima valutazione tecnica sulle eventuali criticità emerse sull’APe Sociale: in vista potrebbe esserci la stabilizzazione dello strumento di flessibilità in uscita. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in un question time alla Camera il 13 settembre, facendo riferimento non solo alla possibilità di rendere strutturale l’APe Social (attualmente previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018) ma anche di correggerlo, ampliando la platea a categorie di lavoratori fino ad ora esclu
Poletti non ha specificato gli eventuali correttivi a cui il Governo sta pensando, limitandosi a sottolineare che in corso c’è:
«un confronto sulle organizzazioni sindacali, teso ad analizzare tutte le problematiche eventualmente non affrontate nella norma che potessero o dovessero essere corrette».
Su questo fronte, dopo gli incontri di inizio settembre è previsto un vertice decisivo in ottobre per fare chiarezza in vista della Legge di Stabilità: a quel punto ci sarà già il DEF, Documento di Economia e Finanza, quindi si potrà ragionare con maggiori dati sulle risorse disponibili.
Correttivi APe
I temi che sono emersi in queste settimane sull’APe Sociale, oggetto di potenziale modifica da parte dell’Esecutivo, riguardano l’allargamento della platea degli aventi diritto ad alcune tipologie di lavoratori fino ad ora esclusi:
- gli autonomi
- i disoccupati che non hanno diritto al sussidio o che non l’hanno percepito (la normativa prevede che si debba aver terminato di percepire il trattamento di disoccupazione, quale che sia, seguito da un periodo di inoccupazione pari ad almeno tre mesi).
Altro tema sul tavolo: la valorizzazione della contribuzione estera per raggiungere i requisiti.
Riforma Pensioni
Nel frattempo, restano le altre questioni sul tavolo negoziale con i sindacati: lo stop agli adeguamenti automatici alle aspettative di vita (il prossimo scatto è previsto nel 2019), le future pensioni dei giovani, riconoscimento sul piano previdenziale del lavoro di cura delle donne. A questo proposito, ricordiamo che si sta studiano una misura che riguarda l’APe sociale, abbassando il requisito contributivo per le donne con figli. L”ipotesi è quella di uno sconto di sei mesi per ogni figlio, fino a un massimo di quattro figli (due anni).
Per riassumere
Le dichiarazioni del Ministro in Parlamento, per quanto diplomatiche, esprimono la disponibilità del Governo a rendere permanente e definitiva l’APe Sociale amplie addirittura ampliarla. Poletti ha aggiunto che nei prossimi giorni sarà effettuata una prima valutazione tecnica seguita da una relazione in Parlamento, che servirà a prendere decisioni sugli eventuali correttivi. Non è chiaro se le misure allo studio, dall’allargamento della platea all’eventuale stabilizzazione dell’APe Sociale, saranno inserite nella prossima manovra di Bilancio o se invece si seguirà un percorso diverso.
In pensione a 70 anni: il requisito trappola
Chiara Basciano
In attesa che il Governo Gentiloni definisca misure agevolative per le pensioni future dei giovani e non solo e nuovi strumenti di flessibilità in uscita, è utile ricordare che tra i vincoli della Riforma Fornero per l’accesso alla pensione di vecchiaia – l’unico trattamento che rimarrà nel lungo periodo con l’eliminazione di quello di anzianità basata sugli anni di contribuzione – c’è non solo l’aumento dell’età pensionabile (considerando anche gli scatti dovuti all’adeguamento alle aspettative di vita, sul cui automatismo è aperto il dibattito con i sindacati), ma anche il requisito trappola dell’importo minimo, che costringerà i futuri pensionati a rimanere al lavoro anche fino a 70 anni.
In generale, per ottenere l’assegno previdenziale è necessario che il lavoratore abbia raggiunto l’età anagrafica (a regime, 66 anni e 7 mesi) e, in caso di primo accredito contributivo versato dopo il 1° gennaio 1996, che abbia versato un determinato numero di contributi. Non solo. Quello che non tutti sanno è che, per ottenere la pensione di vecchiaia prevista dalla Riforma Fornero è altresì necessario che l’assegno raggiunga, con i contributi versati, un importo minimo. Altrimenti sarà necessario rimanere al lavoro fino a 70 anni.
In particolare, l’importo della pensione non dovrà essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, altrimenti si resta al lavoro fino ai 70 anni più 3 mesi, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni, esclusi eventuali contributi figurativi.
APe Social e Precoci, prime risposte INPS
APe Social e Precoci, prime risposte INPS
Partite le certificazioni INPS del diritto all’APe social o alla pensione precoci, per l’ok definitivo si attendono i calcoli sulle risorse disponibili.
I lavoratori che hanno presentato validamente domanda per l’APe social e la pensione anticipata precoci entro lo scorso 15 luglio stanno ricevendo le risposte dall’INPS: l’istituto previdenziale certifica il diritto al beneficio, che non comporta necessariamente il via libera a percepire l’assegno nel 2017. Nel caso in cui le domande valide superassero le risorse previste, è prevista che la percezione dell’APe o della pensione anticipata slitti al 2018.
Si tratta di un’eventualità che, con ogni probabilità, non è destinata a verificarsi. In tutto, sono arrivate circa 66mila domande all’INPS entro lo scorso 15 luglio. Le risorse previste dalla legge (la finanziaria 2017), 670 miliardi, bastano per coprire circa 60mila assegni. Come si vede, le domande superano i finanziamenti a disposizione, ma sembra difficile ipotizzare che tutte le richieste siano destinate ad avere una risposta positiva. Chi ha presentato la domanda entro il 15 luglio ma non ha tutti i requisiti previsti non avrà la certificazione del diritto all’APe o alla pensione con la quota 41. Tenendo presente quindi una fisiologica presenza di domande che verranno scartate, non è da escludere che alla fine tutti coloro ai quali arriva una risposta positiva dall’INPS riusciranno a percepire il trattamento nel 2017.
La riposta INPS arriva in via telematica, nell’area personale del sito (al quale si accede tramite pin dispositivo), con la dicitura (in caso di risposta positiva), “sì diritto se rientra tra gli ammessi“. Questa fase di accertamento dei requisiti da parte dell’istituto previdenziale terminerà il prossimo 15 ottobre. A quel punto, verranno effettuati i calcoli per verificare l’eventuale superamento dei finanziamenti 2017. Nel caso (ritenuto probabile, in considerazione del ragionamento sopra esposto) in cui le risorse siano sufficienti a coprire tutte le domande degli aventi diritto, questi ultimi inizieranno a prendere l’APe o la pensione anticipata nel 2017. Se invece le domande valide supereranno le risorse, l’INPS farà slittare il primo assegno al 2018.
Attenzione: la procedura prevede che, per percepire l’assegno, sia necessario presentare una seconda domanda. Mentre la richiesta di ammissione al beneficio prevede che il lavoratore maturi i requisiti nel corso dell’anno in cui chiedere il trattamento, la seconda domanda va presentata quando i requisiti sono effettivamente stati maturati. Per avere la risposta definitiva alla seconda domanda (poteva anche essere presentata contestualmente alla prima, nel caso in cui ci fossero i requisiti), bisogna comunque attendere il momento in cui l’INPS avrà lavorato tutte le domande presentate (cosa che, come detto, deve avvenire entro il 15 ottobre). A quel punto, ci sarà la certezza di avere diritto a percepire l’APe o la pensione anticipata entro la fine del 2017.
Chi aveva già maturato il diritto al primo maggio 2017, avrà anche diritto alla retroattività: con il primo assegno, arriveranno anche i mesi precedenti. Esempio: lavoratore che ha presentato domanda entro il 15 luglio, e aveva già tutti i requisiti il primo maggio 2017. Con il primo assegno, prenderà anche tutte le mensilità di APe da maggio a ottobre (ipotizzando che il primo assegno arrivi a novembre).
Ricordiamo che nel caso in cui le domande siano superiori alle risorse, l’INPS darà priorità a chi è più vicino alla pensione. nel caso in cui invece le domande presentate entro il 15 luglio siano inferiori ai finanziamenti, verranno prese in considerazione anche quelle presentate in data successiva (ma entro il 30 novembre 2017). In questo caso, le risposte arriveranno entro la fine di dicembre.