29-12-2017 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 302
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 27 dicembre 2017 , n. 205 .
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
——–omissis—–
146. Al comma 13 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal
presente comma »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui
al primo pe- riodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento
al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018
è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari
alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato
nell’anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in
ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi
nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non
sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,
computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi ».
147. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova
applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del
requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai
sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
148. La disposizione del comma 147 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il
pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità
contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e
sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli
adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del
pensionamento, godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca,
che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e 148, le indennità di fine servizio comunque
denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,n. 140, sono corrisposte al momento in cui
il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le
disposizioni dell’articolo 24 del decreto- legge 6
dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla
base della disciplina vigente in materia di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148
non si applica la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,n. 214, e successive modificazioni.
153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 147 e 148, con partico-
lare riguardo all’ulteriore specificazione delle professioni di cui all’allegato B e alle
procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza
dei requisiti da parte dell’ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
154. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima
della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore
editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l’attività, anche in costanza di
fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 35,
terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 mag-
gio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione
salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente
comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indetermina-
to. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare
all’INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la
trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli
elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di
cui all’articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui
al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione
del relativo accordo di procedura presso l’ente competente. Qualora dall’esame delle domande
presenta- te risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa
previsti per l’attuazione del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presenta- zione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro
dipendente.
155. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presen- te legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità
delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei
lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad
agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie
scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e
assistenziale. La Commissione è presieduta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ed è composta da rappre- sentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministe- ro della salute, del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS,
dell’INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche,
statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al
primo periodo. Con il medesimo decreto sono altre- sì disciplinate le modalità di funzionamento
della Com- missione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad
accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle
materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed
entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei
lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a cari- co della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
156. A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipenden- ti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le
disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione
delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la
de- ducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i
medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data,
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
157. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15
maggio 2000, come modificato dal decreto del Presiden- te del Consiglio dei ministri 2
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del
personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1º
gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la
regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche
mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali
modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavo- ratori nonché la libera
espressione di volontà dei lavora- tori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
158. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una
Commissio- ne tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e
internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.
La Commissione è presieduta dal presidente dell’ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
della salute, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonché da esperti in materie economiche,
statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni mag- giormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al
primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di
funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte
a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti
nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed
entro i dieci giorni successivi il Governo presen- ta alle Camere una relazione sugli esiti
dei lavori della Commissione. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun com- penso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque
denominato.
159. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29, comma 4, le parole: « quattro volte»
sono sostituite dalle seguenti: « dieci volte »;
b) all’articolo 44, il comma 5 è abrogato.
160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti
dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema previdenziale,
limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 28 giugno 2012,n. 92, può essere elevato a sette anni.
161. All’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo
le parole: « dallostesso stabilite » sono aggiunte le seguenti: « . Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 68,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in par- te, delle somme di cui al
medesimo comma 182 ».
162. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al
31 dicembre 2019 »;
b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: « procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966,n. 604>>,
sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del
rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi »;
c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 >> sono inserite le
seguenti: « , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
d) al comma 179, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle
seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
e) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi
richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi
per ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;
f) al comma 199, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte
le seguenti:
«, ovvero un parente o un affine di secondo grado con- vivente qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di
età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;
g) al comma 199, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle
seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;
h) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 163 e 165 nonché di quanto emerso
dall’at- tività di monitoraggio delle domande presentate con ri- ferimento all’anno 2017, al comma
186, le parole: « 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno 2019, di
462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, di 83 milioni di euro
per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 630
milioni di euro per l’anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 530,7 milioni di euro
per l’anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2022
e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023 »;i) per effetto di quanto previsto dal presente comma e
dai commi 163 e 166 nonché di quanto emerso
dall’attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all’anno 2017, al comma
203, le parole: « 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno 2019 e di
590 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4
milioni di euro per l’anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 594,3 milioni di euro
per l’anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l’anno 2022
e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 ».
163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell’allegato B della presente legge
come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 153 del presente articolo.
164. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d),
della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai
lavoratori dipendenti operai dell’agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il
computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all’articolo 9-ter, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi
nelle condizioni di cui all’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa
INAIL di cui all’allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 maggio 2017,n. 88.
I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell’anno
2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a
quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.
Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e , comunque,
non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se
all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.
166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi
nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL
di cui all’allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 maggio 2017,
n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 53 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96.
167. Ai fini del concorso al finanziamento dell’eventuale estensione del beneficio di cui
all’articolo 1, com- ma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo
intervento legislativo, è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 12,2 milioni di
euro per l’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l’anno
2021, di 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,4
milioni di euro annui a decorrere dall’an- no 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le
eventuali risorse che emergano, a seguito dell’attività di monitoraggio degli oneri
conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con
riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’artico- lo 1, comma 186, della medesima
legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e
prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a
decorre- re dall’anno 2019. Ai fini del presente comma l’accerta- mento delle eventuali economie di
cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di
cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente
integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel
Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per l’anno 2018 per
far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle
disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i), anche per effetto di una eventuale
diversa distribuzione temporale dell’accesso ai benefìci rispetto a quanto previsto.
168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione
di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di
cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con
esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in
parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denomina- ta “Rendita
integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della
richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e
consistente nell’erogazione fra- zionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al
montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante
residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea
anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è rico- nosciuta altresì ai lavoratori che risultino
inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni
successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le
disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è
assoggettata alla ritenuta a titolo d’im- posta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensioni- stiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è
anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un
massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della
tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono im- putate, ai fini della determinazione del
relativo imponibi- le, prioritariamente agli importi della prestazione mede- sima maturati fino
al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001
al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai
dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;
b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), l’ultimo pe- riodo è soppresso.
169. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti:
« di cui all’artico- lo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
170. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai
fini del conseguimen- to dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per
il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di
dodici ore, sulla base di accordi colletti- vi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai
fini dell’attuazione del presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per
l’anno 2018, di euro 600.000 per l’anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere
dall’anno 2020.
171. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche
disposizioni norma- tive disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria
operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di
riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di
lavoratori che non abbiano destinato il propriotrattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza
complementare. Qualora il lavoratore sia
invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprime- re una scelta circa
la destinazione del contributo aggiun- tivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione
del fondo si applicano i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7, lettera b), del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto
ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o terri- toriale, nel qual caso il
contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione
negoziali territoriali de- vono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle
disposizioni previste dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono
comunque effettua- ti secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima della scadenza del predetto
termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automati- ca
dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con ri- ferimento alle posizioni di
lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi
ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
173. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS, di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla
data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
174. Con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentite le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavo- ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei
diversi comparti del settore privato, è in- dividuata la forma pensionistica alla quale far
affluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica è indi-
viduata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e
dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell’articolo 8, comma 9, del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005.
175. Alla forma pensionistica di cui al comma 174 sono altresì trasferite le posizioni
individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 173,
esistenti alla data di soppressione della stes- sa, secondo modalità stabilite con il medesimo
decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP.
176. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 173:
a) all’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, le parole:
« alla forma pensionistica complementare istituita pres- so l’INPS » sono sostituite dalle
seguenti: « alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori com- parativamente più rappresentative sul
piano nazionale dei diversi comparti del settore privato »;b) sono abrogati:
1) l’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007,
recante « Attua- zione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicem- bre 2006, n. 296.
Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
e disciplina della forma pensionistica complementare re- siduale presso l’INPS (FONDINPS) »,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.
177. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livel- lo nazionale prevedano l’adesione dei
lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario
nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi
territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro
fondo integrativo individua- to dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori
a quelle originariamente previste.
178. Le anticipazioni di bilancio concesse all’INPS, ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della
legge 23 dicem- bre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore
della presente legge ed iscritte quali de- biti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell’Istituto
stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato,
risultanti dal medesimo rendi- conto, fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni di euro, e
per l’eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
179. Con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i
capitoli del bilancio dell’INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le
gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
180. All’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicem- bre 2015, n. 208, le parole: « In via
sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per
gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
181. All’articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per l’anno 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».
182. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in
gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di con- cludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibili- tà affidati ai gestori secondo le modalità e
i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo
e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di
esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di
rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali
che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la
domanda di rivendicazionedi cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale,
com- presi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli
strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o
nell’interesse degli stessi ».
183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legi- slativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall’anno 2020 non si
applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti
inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco- nomico
consolidato, individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti
che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari del
presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a
decorrere dall’an- no 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attua- lizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
184. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 23 di- cembre 2014, n. 190, è sostituito dal
seguente:
«302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le
procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i
trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati
agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo
giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con
un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di
gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile ».
185. La disposizione di cui all’articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
applica a tutte le gestioni amministrate dall’INPS.
186. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1,
comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con
riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al
predetto decreto. La prestazione è eroga- ta anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare su proposta dell’INAIL entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata
dal de-
creto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente
comma per garantirne la tempestività.
187. Il Fondo per la compensazione degli effetti fi- nanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al- l’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di
5,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.
188. All’articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo le parole: « con sentenza esecutiva » sono aggiunte le seguenti: « o con verbale di
conciliazione giudiziale ».
189. Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24
dicembre 2007,n. 244,
è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di
tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di
bilancio per gli anni interessati. Per il perio- do predetto, a carico delle imprese non si applica
l’addi- zionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle atti- vità lavorative comportanti
esposizione all’amianto.
190. All’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, le parole: « per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera
prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire
alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato
di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.
191. Per gli effetti di cui al comma 190, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con persone di età pari o superiore a
55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante
l’utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;
b) al comma 3, il periodo: «L’estensione della platea è individuata prioritariamente tra i
nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all’articolo 3,
comma 2» è soppresso.
192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l’articolo 3, com- ma 2, del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, come modificato dal comma 190, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono
abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
193. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole <<, incrementato del 10 per
cento ».
29-12-2017 Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale – n. 302
Allegato B
(articolo 1, comma 148, lettera a))
A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manuten- zione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con
lavoro organizzato in turni
G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di
cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del
2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque
interne.
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