Decreto-Legge 28 gennaio 2019,n.4.
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con
almeno 62 anni di eta’ e 38 anni di contributi
Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con
almeno 62 anni di eta’ e 38 anni di contributi
- In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un’eta’ anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianita’ contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta’ anagrafica di cui al presente comma, non e’ adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. - Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100,
gli iscritti a due o piu’ gestioni previdenziali di cui al comma 1,
che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico a carico di
una delle predette gestioni, hanno facolta’ di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in caso di contestuale iscrizione presso piu’ gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. - La pensione quota 100 non e’ cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. - Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo
comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019. - Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. - Tenuto conto della specificita’ del rapporto di impiego nella
pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuita’
e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata
all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova
applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. - Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno
scolastico o accademico. - Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu’
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il
conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’ alle prestazioni erogate
ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. - Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi’ al
personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e
al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria,
nonche’ al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al personale della Guardia di finanza.
Art. 15
Riduzione anzianita’ contributiva per accesso al pensionamento
anticipato indipendente dall’eta’ anagrafica. Decorrenza con
finestre trimestrali
- Il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e’ sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e’ liquidata a
carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione
anticipata e’ consentito se risulta maturata un’anzianita’
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti». - Al requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal
1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla
speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. - In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i
requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del
presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico
dal 1° aprile 2019. - Per le finalita’ di cui al presente articolo, al personale del
comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno
scolastico o accademico.
Art. 16
Opzione donna
- Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e’
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti
delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato
un’anzianita’ contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
un’eta’ pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a
59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta’
anagrafica non e’ adeguato agli incrementi alla speranza di vita di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. - Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. - Per le finalita’ di cui al presente articolo, al personale del
comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno
scolastico o accademico.
Art. 17
Abrogazione incrementi eta’ pensionabile per effetto dell’aumento
della speranza di vita per i lavoratori precoci
- Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano
applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli
adeguamenti di cui all’articolo 1, comma 200, della medesima legge n.
232 del 2016 e di cui all’articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
requisiti stessi. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e’
incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2019, 54,4 milioni di
euro per l’anno 2020, 49,5 milioni di euro per l’anno 2021, 55,3
milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023,
118,1 milioni di euro per l’anno 2024, 164,5 milioni di euro per
l’anno 2025, 203,7 milioni di euro per l’anno 2026, 215,3 milioni di
euro per l’anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028.
Art. 18
Ape sociale
- All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016
e’ incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8
milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno
2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per
l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma
167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e’ soppresso. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165,
dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con
riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni
indicate nel corso dell’anno 2019.
Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale per le amministrazioni pubbliche
- All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma
10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in
giudicato nonche’ il diritto all’integrale trattamento pensionistico
del lavoratore.».
Art. 20
Facolta’ di riscatto periodi non coperti da contribuzione
- In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche’ alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita’ contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia’ titolari di
pensione, hanno facolta’ di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo
contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia’ coperti da
contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di
previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati
nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. - L’eventuale successiva acquisizione di anzianita’ assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del
riscatto gia’ effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi. - La facolta’ di cui al comma 1 e’ esercitata a domanda
dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l’onere e’ determinato in base ai criteri
fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L’onere cosi’ determinato e’ detraibile dall’imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e
in quelli successivi. - Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo’ essere sostenuto dal datore di lavoro
dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione
spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e’ deducibile dal
reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della
determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Il versamento dell’onere puo’ essere effettuato ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60
rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione
dell’onere non puo’ essere concessa nei casi in cui i contributi da
riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione
della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano
determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari; qualora cio’ avvenga nel corso della dilazione
gia’ concessa, la somma ancora dovuta sara’ versata in unica
soluzione. - All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
dopo il comma 5-ter, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. La facolta’ di riscatto di cui al presente articolo,
dei periodi da valutare con il sistema contributivo, e’ consentita,
fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta’. In tal caso,
l’onere dei periodi di riscatto e’ costituito dal versamento di un
contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria
per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della
domanda.».
Art. 21
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che
prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di
previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
- In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della
legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in
settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche
complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano
iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del
massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di
superamento del massimale contributivo oppure dalla data di
assunzione.
Art. 22
Fondi di solidarieta’ bilaterali
- Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta’ bilaterali di settore
con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle
organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio
generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre
le finalita’ previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015, possono altresi’ erogare un assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota
100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma
restando la modalita’ di finanziamento di cui all’articolo 33, comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. - L’assegno di cui al comma 1 puo’ essere erogato solo in presenza
di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale
sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale nei quali e’ stabilito a garanzia
dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. - Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32
del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta’
provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi
della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai
Fondi di solidarieta’. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di
accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o
della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di
solidarieta’ dal datore di lavoro interessato e costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita’ di cui al
presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente. - Per le prestazioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’articolo 26, comma 9, lettera b),
e all’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento
dei requisiti minimi previsti. - Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro
efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla
sottoscrizione con le modalita’ individuate in attuazione
dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi
bilaterali gia’ costituiti o in corso di costituzione. - Il Fondo di solidarieta’ per il lavoro in somministrazione, di
cui all’articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito
presso il Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e’ autorizzato a versare all’INPS, per
periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa,
contributi pari all’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo
lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le
modalita’ di determinazione della contribuzione e di versamento del
contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Rientrano altresi’ tra le competenze del Fondo di cui al presente
comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla
contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, nonche’ le altre
misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva
stessa.
Art. 23
Anticipo del TFS
- Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche’ il personale degli enti pubblici di ricerca,
cui e’ liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14,
conseguono il riconoscimento dell’indennita’ di fine servizio
comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del
medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita. - Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, i
soggetti di cui al comma 1 nonche’ i soggetti che accedono al
trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento
di una somma pari all’importo, definito nella misura massima nel
successivo comma 5, dell’indennita’ di fine servizio maturata, alle
banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito
accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria
italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e
dei relativi interessi, l’INPS trattiene il relativo importo
dall’indennita’ di fine servizio comunque denominata, fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall’INPS, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura
civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e,
in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di qualsivoglia azione
esecutiva o cautelare. Il finanziamento e’ garantito dalla cessione
pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza
alcuna formalita’, dei crediti derivanti dal trattamento di fine
servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del
presente comma vantano nei confronti dell’INPS. - E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50
milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al
comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e’ ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di
accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma - La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e’ altresi’
assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e’
surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per
l’importo pagato, nonche’ nel privilegio di cui al citato articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. - Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita’ a esso
connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti
dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra
imposta indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto. Per le
finalita’ di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
l’operazione di finanziamento e’ sottoposta a obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela. - L’importo finanziabile e’ pari a 30.000 euro ovvero all’importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennita’
di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma. - Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso
della quota capitale. - Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonche’ i
criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il
Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ garante
della concorrenza e del mercato. - La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e’ affidata
all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e’ autorizzata
l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.
Art. 24
Detassazione TFS
- L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull’indennita’ di fine servizio
comunque denominata e’ ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita’ corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu’ dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data. - La disposizione di cui al presente articolo non si applica
sull’imponibile dell’indennita’ di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.