Messaggio n°227 del 20/01/2021
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Oggetto Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Durata massima della prestazione Testo completo del messaggio
La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 46/L), all’articolo 1, comma 345, ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che era stato elevato a sette anni dall’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente al periodo 2018-2020 (cfr. il messaggio n. 201 del 17 gennaio 2018).
Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione in argomento, fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023), il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |